Il meccanico ha anche obbligo di custodia e deve risarcire il danno per il furto
18 Agosto 2015
Il caso. La società Alfa conveniva in giudizio il titolare di un'officina per ottenere pronuncia di condanna al risarcimento del danno derivatole a seguito del furto di un autocarro di sua proprietà consegnato all'officina per l'esecuzione di alcune riparazioni. Il Tribunale respingeva la domanda ma, in sede di appello, la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, emetteva pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria.
La qualificazione del contratto. Innanzitutto la Corte non ha ritenuto condivisibile la prospettazione proposta dal ricorrente circa la qualificazione del contratto intercorso tra le parti: se, infatti, da una parte il contratto con il quale una parte riceve un automezzo per eseguirne la riparazione integra un negozio misto, in cui concorrono la causa tipica del deposito con quella del contratto d'opera, ove il deposito acquista funzione accessoria e strumentale rispetto alla prestazione d'opera, dall'altra non è apparsa corretta l'asserita gratuità del deposito (laddove il ricorrente ha voluto considerare il corrispettivo dovuto commisurato all'entità delle riparazioni del veicolo ma non anche al servizio di custodia).
Solo dopo che il debitore abbia provato la non imputabilità a sé dell'inadempimento e la causa concreta dell'inadempimento, si può passare alla valutazione della diligenza da lui prestata. Il depositario dovrà infatti dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di restituzione del bene al depositante non è dipesa dalla oggettiva inidoneità dei mezzi da lui predisposti per l'adempimento (come ad esempio le misure adottate per evitare l'accesso di terzi ai luoghi di custodia).
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