Prescrizione dell’azione risarcitoria dei prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale
18 Settembre 2014
In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, quale è il termine prescrizionale dei cd. danni riflessi subiti dai prossimi congiunti della vittima?
Ai sensi dell'art. 2947 c.c. in caso di danno prodotto da circolazione stradale di veicoli di ogni specie l'azione risarcitoria si prescrive in due anni, a meno che il fatto non costituisca reato per cui è prevista una prescrizione più lunga, nel qual caso questa si applica anche all'azione civile; il che è senz'altro riferibile all'azione risarcitoria esercitata dai prossimi congiunti della persona offesa nell'incidente stradale (Cass., Sez. III, 26 febbraio 2003, n. 2888). L'azione risarcitoria sorge con il verificarsi dell'evento da cui è originato il pregiudizio (c.d. danno-evento) e non delle circostanze rilevanti per la definizione del danno risarcibile (c.d. danni-conseguenza): pertanto, nel computo del termine di prescrizione non rilevano nemmeno le ulteriori conseguenze dannose, costituenti un semplice sviluppo o aggravamento del medesimo pregiudizio già insorto (Cass, Sez. III, 7 novembre 2005, n. 21500). In caso di morte non immediata, la definizione del rapporto tra danno biologico e danno da morte è rilevante (anche) ai fini del computo del termine di prescrizione, ove prevalga la ricostruzione nel senso che la morte dia luogo ad un autonomo danno-evento (cfr. Cass., Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, Cass., Sez. III, 4 marzo 2014, n. 5056, in Danno e resp., 2014, 363, con note di Ponzanelli, Foffa, Pardolesi e Simone – su cui v. infra), la prescrizione decorrerebbe dal decesso, non potendosi considerare il danno da morte un aggravamento di quello alla salute inizialmente cagionato dall'incidente stradale. In ogni caso, ai fini del decorso del termine di prescrizione è rilevante il momento in cui si verifica il fatto causativo del pregiudizio, mentre non bisogna considerare l'eventuale momento successivo in cui si realizzano i danni c.d. “indiretti”, consistenti, ad es., nella sofferenza dei congiunti per la perdita del rapporto parentale. Tale considerazione, del resto, è congruente con il rilievo delle Sezioni Unite a proposito dell'azione risarcitoria del danno non patrimoniale spettante ai prossimi congiunti della vittima dell'illecito, secondo cui tale azione ha carattere unitario, qualunque sia il profilo risarcitorio considerato (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Giust. civ., 2009, I, 913, con nota di Rossetti, v. inoltre il nostro Unitarietà del danno non patrimoniale e oggetto del giudizio risarcitorio, in questa Rivista). Il tema dell'azione spettante ai prossimi congiunti della vittima di un illecito civile è stato oggetto dei due recenti arresti della S.C. già menzionati: in particolare, Cass., Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, cit., ha ammesso la risarcibilità del danno da morte immediata, che i congiunti potrebbero esercitare iure hereditatis, revocando in dubbio la rilevanza – nel caso di specie – della distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza; in un successivo intervento della stessa Sezione della S.C. (Cass., Sez. III, 4 marzo 2014, n. 5056, cit.) la questione è stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite. Il superamento della distinzione in discorso renderebbe risarcibile in re ipsa la perdita della vita, altresì chiarendo definitivamente che il termine prescrizionale decorre in ogni caso dalla morte della vittima. Bisogna rammentare, poi, che l'impossibilità di far valere il diritto rilevante quale fatto impeditivo del decorso del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2935 c.c. è solo quella correlata al sussistere di cause giuridiche che non consentano l'esercizio del diritto e non comprende gli impedimenti soggettivi e gli ostacoli di mero fatto (Cass., Sez. lav., 27 giugno 2011, n. 14163; Cass., Sez. III.22 giugno 2007, n. 14576). Il termine prescrizionale per far valere l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione per i danni da circolazione stradale è quello applicabile all'azione nei confronti del responsabile (art. 144, ult. comma, cod. ass.). Peraltro, l'art. 145, comma 1, cod. ass. stabilisce un termine di proponibilità dell'azione di sessanta giorni e novanta giorni per i danni alla persona decorrenti da quando il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. La Corte costituzionale ha chiarito che tale termine ha natura processuale: pertanto, in caso di rigetto per la mancata concessione del prescritto spatium deliberandi all'impresa di assicurazione, non è esclusa la successiva riproposizione dell'azione; in tal caso, il periodo di tempo trascorso fino al passaggio in giudicato della pronuncia d'improcedibilità non viene computato ai fini del decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. (Corte cost., 3 maggio 2012, n. 111, in Giust. civ., 2012, I, 1382; più in generale, nel senso che l'effetto interruttivo permanente della domanda giudiziale si applichi anche in caso di rigetto in rito cfr., per tutti, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2012, 118; Cass., Sez. III, 24 novembre 2005, n. 24808). |