Caso Parioli: la vittima deve essere risarcita attraverso libri e film sul pensiero femminile
18 Ottobre 2016
La fragile vittima. Il Tribunale di Roma ha affrontato la delicata questione del cd. “Caso Parioli” coinvolgente una giovane ragazza di 15 anni, che quotidianamente incontrava clienti per prestazioni sessuali a pagamento. Non solo l'imputato, ma altri clienti, avevano approfittato della condizione di vulnerabilità della vittima conseguente alla sua giovanissima età, al suo contesto familiare, all'assetto culturale che ha intriso i suoi valori e i suoi modelli. Accertata la responsabilità penale dell'imputato per il reato di sfruttamento della prostituzione minorile, il Tribunale capitolino giunge ad una singolare pronuncia circa il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dalla vittima, costituitasi parte civile.
I danni subiti. Rileva il giudice che l'imputato ha danneggiato la ragazza «nel diritto ad avere uno sviluppo sessuale basato su caratteristiche proprie della sua età, necessitante di passaggi graduali ed affettivi; è stata portata verso una sessualità costruita esclusivamente sui desideri di un adulto di venti anni più grande che non l'ha mai chiamata neanche per nome». La giovane, usata da numerosi adulti senza scrupoli, «sarà segnata per tutta la vita perché le sono stati rubati beni di inestimabile valore come la dignità umana, i riferimenti genitoriali, la breve e intensa fase della vita che è l'adolescenza, la conoscenza progressiva e graduale della sua intimità e del suo corpo, la scoperta della ricchezza del genere maschile e una sana sessualità». L'estrema conseguenza di quanto subito ha portato la giovane a identificarsi in un oggetto privo di volontà e soggettività.
La liquidazione del danno: inidoneità del denaro per la vittima… Il Tribunale ritiene che, circa la quantificazione del danno non patrimoniale in forma specifica e alle modalità di liquidazione dello stesso, giova osservare la pronuncia della Suprema Corte n. 3260/2016 per cui «ai fini della quantificazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice deve accertare, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore della persona tenendo conto dei fatti quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro». Nel caso in esame è «la peculiarità del danno cagionato alla persona offesa da parte dell'imputato, che ha sfruttato la fragilità adolescenziale e la deprivazione culturale e sociale del contesto» in cui ha vissuto la ragazzina ad escludere che la mera corresponsione di una somma di denaro sia idonea a perseguire la finalità risarcitoria imposta dall'art. 185 c.p..
…e per il “carnefice”. Aggiunge il giudice che il risarcimento in denaro a favore della parte civile è inadeguato anche con riferimento all'imputato: questi continuerebbe a relazionarsi con la vittima in termini monetari, invece la reintegrazione in forma specifica è strumento con cui la vittima viene risarcita senza rientrare nel circuito di vittimizzazione secondaria e che consente all'imputato di favorire un processo di riflessione sulla soggettività femminile al fine di raggiungere una maggiore consapevolezza di sé e per evitare la reiterazione della condotta penalmente rilevante.
Sulla base di tali argomenti, il giudice romano ha condannato l'imputato al risarcimento del danno subito dalla parte civile che liquida equitativamente in 1000 euro per il danno patrimoniale e nell'acquisto di libri e film sulla storia del pensiero delle donne, di letteratura femminile e sugli studi di genere. Invero l'unico strumento capace di restituire dignità e libertà è la conoscenza; il pensiero critico e la cultura, non la colpevolizzazione o il paternalismo rispetto alla vittima, sono l'opportunità che lo strumento risarcitorio – costituito da libri e film – può offrire alla minorenne che ha subito un reato sessuale che ha leso la sua dignità di persona e di donna, mettendo in pericolo la sua serena e consapevole crescita.
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