Cavallo disarciona il cavaliere a causa dell'abbaiare di un cane tenuto al guinzaglio: di chi è la responsabilità?
18 Ottobre 2016
Un signore entra in un centro ippico accompagnato dal fidato cane tenuto al guinzaglio; nel mentre un cavaliere cavalca verso l'uscita dal maneggio. Il cane, accortosi dell'avvicinarsi del cavallo, abbaia furiosamente. Il cavallo s'imbizzarrisce e cade sopra il cavaliere disarcionato, procurandogli gravi lesioni alla colonna vertebrale. In questo caso, c'è la responsabilità del padrone del più piccolo quadrupede per le lesioni subite dal fantino?
La responsabilità per danni cagionati da animali è regolata dall'art. 2052 c.c.: «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito». Sulla natura della responsabilità ex art. 2052 c.c. la dottrina è divisa, ma la giurisprudenza prevalente ritiene che trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sul mero rapporto di fatto con l'animale; pertanto il custode risponde in ogni caso a meno che non dia la prova del caso fortuito (Cass., sent., 22 marzo 2013, n. 7260).. La norma determina la responsabilità sulla base della mera relazione di proprietà o di fatto intercorrente con l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso (Cass., sent. 23 gennaio 2006, n. 1210). Il nesso di causalità è escluso dal caso fortuito, ossia dall'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (Cass. civ., sez. III, sent., 15 aprile 2010, n. 9037). In un caso molto simile a quello di specie, i Supremi Giudici (Cass., sent. n. 979/2010) hanno ritenuto che unico responsabile fosse il proprietario del cavallo, senza ritenere di collegare causalmente all'evento il comportamento aggressivo del cane pastore al quale seguiva l'imbizzarrirsi dei cavalli. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, mentre è normale incontrare sul percorso di una cavalcata un cane che abbaia in direzione del cavallo, non è ipotizzabile che il fantino non sia in grado di gestire l'evento senza procurarsi lesioni. Nel caso in esame, inoltre, parrebbe comprendersi che il fantino volontariamente si dirigeva al galoppo verso l'uscita dal maneggio malgrado stesse sopraggiungendo l'uomo con il cane. Un comportamento siffatto deve far presumere che il cavaliere ritenesse di poter gestire sia la non imprevedibile reazione di spavento del cane alla vista del cavallo che si avvicinava al galoppo, sia la reazione di spavento del cavallo alla vista del cane che abbaiava. La realtà dei fatti, invece, sembra comprovare che il danneggiato non possedesse le competenze per affrontare in sicurezza la presenza di un cane e le razioni di questo alla vista del cavallo e che ciò malgrado abbia deciso di andare incontro al cane al galoppo. Detto imprudente e negligente comportamento del fantino deve essere certamente messo in rapporto causale con lo scarto del cavallo e con la conseguente caduta che ha determinato le lesioni. Nel caso in cui si ritenesse che la colpa (imprudenza, imperizia, negligenza) del fantino debba essere posta in relazione causale esclusiva con l'evento, ci troveremmo di fronte al cd. “fortuito incidentale” che è idoneo ad interrompere il collegamento causale tra l'animale ed il danno, determinando il superamento della presunzione di responsabilità in capo al nostro assicurato ai sensi dell'art. 2052 c.c. Il giudizio sulla autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo all'animale, deve essere adeguato alla natura dell'animale (cane) ed alla sua pericolosità; quanto più il cane è privo di una intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista è superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno (si veda Cass, sent. n. 21727/2012). Secondo detta ipotesi, l'evento sarebbe stato determinato dall'improvvida decisione del fantino di galoppare verso il cane che, sentitosi aggredito, ha iniziato ad abbaiare in direzione del cavallo. Nel caso in cui, invece, si dovesse ritenere che il comportamento del danneggiato integri un mero fatto colposo concorrente, questo deve essere valutato ai fini della riduzione del quantum risarcitorio ex art. 1227 c.c. in misura proporzionale alla effettiva efficacia concausale. |