Via libera dal Governo su depenalizzazioni e abrogazione di reati

Redazione Scientifica
19 Gennaio 2016

Il Governo ha approvato due decreti legislativi: uno sulle depenalizzazioni di reati (trasformati in illeciti amministrativi; l'altro sull'abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni civili.

Sono stati approvati, in attuazione della delega ex l. 67/2014, due decreti legislativi:

1. Depenalizzazione di reati, a norma dell'articolo 2, comma 2, l. 28 aprile 2014, n. 67.

Sono depenalizzati, e trasformati in illeciti amministrativi, tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale:

  • atti osceni (art. 527 c.p.);
  • pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p.);
  • rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 c.p.);
  • abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.);
  • rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p.);
  • atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.);
  • guida senza patente;
  • noleggio di materiale coperto da copyright;
  • installazione e uso di impianti abusivi di distribuzione carburante;
  • omesso versamento di ritenute previdenziali entro la somma di € 10.000.

Per la tabella con la determinazione delle sanzioni, clicca qui.

Rimangono dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, i reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell'ammenda attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.

2. Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:

Sono inoltre previste modifiche di coordinamento agli articoli 491, 491-bis, 493-bis, 596, 597, 599, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 636 c.p.

Le sanzioni pecuniarie vanno da € 100 a € 8.000 per le ipotesi degli artt. 594, 647, 627 e 635 c.p. Raddoppiano nei restanti casi.

Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l'usurpazione di immobili, l'invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi.

Si attende ora la pubblicazione dei decreti in G.U., per il testo ufficiale.

(Tratto da: www.ilpenalista.com)

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