Sull’ASL ricadono i danni derivanti dalle vaccinazioni

Redazione Scientifica
15 Maggio 2014

In tema di danni imputabili all'attività dei medici dipendenti di una U.S.L. poi disciolta ex lege e quindi di responsabilità ex contractu, i crediti risarcitori vanno richiesti nei confronti della Gestione liquidatoria della medesima U.S.L.

E', così, legittima la sentenza di merito con cui, accertato il nesso di causalità tra condotta e patologia insorta mediante apposita perizia medico-legale nonché sulla base delle prove orali del tutore del soggetto leso, venga dichiarata la responsabilità negoziale dei medici e quindi disposto il risarcimento a carico dell'ente-datore di lavoro ed esclusa, invece, la legittimazione passiva del Ministero della Salute e della Regione.


Cass. civ., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10629


I fatti. Un soggetto, in qualità di tutore provvisorio della figlia minorenne, chiedeva il risarcimento dei danni, da quest'ultima subìti e conseguenti alle vaccinazioni, antitetanica ed antidifterica, erogate da medici dell'U.S.L. poi disciolta per legge nazionale.

Il diritto al riconoscimento del danno tra obblighi, inadempimenti ed onere della prova. Bisogna stabilire, sul piano logico-formale, competenze, legittimazioni, potestà, ed effetti giuridico-normativi delle condotte: necessita, quindi, focalizzare sui principi di (distribuzione delle) responsabilità e di continuità dei mezzi di tutela giuridica e giurisdizionale.
Sotto il profilo formale, va ricordato che, in sede di legittimità, non è possibile affermare (ipotizzare) la carenza di motivazione della sentenza di secondo grado, sollecitando però una nuova valutazione delle risultanze procedimentali di merito in punto di fatto e di diritto.
Sul punto, è da sottolineare che, onde poter invocare l'eventuale omessa ed insufficiente motivazione, è necessaria la «chiara indicazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio», da intendersi come quel momento di sintesi omologo del quesito di diritto e, cioè, il quesito di fatto (Cass., SSUU, n. 20603/2007).
In termini di diritto sostanziale, va detto che, per le caratteristiche strutturali del rapporto di lavoro instaurato (ed anche se non più intercorrente) tra datore e prestatore, la responsabilità del medico subordinato per danni scaturenti da trattamenti somministrati a pazienti, e quindi costituenti illeciti contrattuali e comunque civilistici, è di natura endogena ma è pur sempre sottoposta all'onere probatorio eziologico ad hoc (Cass. n. 21619/2007, SSUU, n. 576-584/2008).


Le U.S.L. e la Gestione liquidatoria: le responsabilità ex post. È da precisare che, secondo il novellato ordinamento pubblicistico di settore, le misure di razionalizzazione della finanza pubblica vanno interpretate in rapporto di co-essenzialità e di necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore dell'organizzazione sanitaria locale (Corte Cost. n. 355/1993): in tal modo, è stato previsto un vincolo all'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i debiti ed i crediti delle soppresse unità sanitarie locali (Corte Cost. n. 108/2010 e n. 437/2005), assimilabile ad una fattispecie di successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori facenti capo alle pregresse gestioni delle preesistenti U.S.L. È stata, quindi, prevista la necessaria separazione integrale delle gestioni (Corte Cost. n. 79/2012) mediante l'introduzione, rispetto ai pregressi rapporti di credito e di debito delle soppresse U.S.L., di meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità separate tali da consentire ad uno stesso soggetto che subentrava nella loro posizione giuridica di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali (Corte Cost. n. 89/2000).
Segnatamente, la responsabilità gravante sull'U.S.L. disciolta fa sorgere, in un'ottica di continuità di tutela del soggetto incolpevolmente danneggiato da prestazioni effettuate da medici esercenti alle dipendenze dell'U.S.L. erogante, la legittimazione in capo alla relativa gestione liquidatoria (Cass., SSUU, n. 10135/2012 e n. 796/2013) in quanto quest'ultima conserva soggettività giuridica della disciolta U.S.L. (Cass., SSUU, n. 23022/2005 e n. 102/1999).


L'eziologia del nocumento è il parametro costitutivo della legittimazione passiva processuale e sostanziale. In ambito di illeciti derivanti da prestazioni mediche, il genitore-tutore di figlio minorenne ha diritto di chiedere, anche iure proprio, il risarcimento dei danni subiti dal medesimo figlio (esclusivamente) nei confronti dell'u.s.l. ovvero della relativa gestione liquidatoria (App. Torino n. 121/2012 e n. 1218/2012).
Ergo, il ricorso va rigettato.

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