Opere pubbliche e danni a terzi: di chi è la giurisdizione?
19 Settembre 2016
La vicenda. I proprietari di un immobile ricorrevano avanti al Tribunale ordinario per sentir condannare le convenute – due società – al risarcimento danni per il diminuito valore della propria casa. Nel dettaglio i lavori di realizzazione di una nuova linea ferroviaria avevano causato lesioni all'immobile, compromettendone la stabilità e la sicurezza. Dell'esecuzione dei lavori erano responsabili le società convenute, una committente e l'altra appaltatrice.
Opere pubbliche. Il tribunale declinava la giurisdizione ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 «ravvisando la natura pubblica delle opere per il raddoppio della linea ferroviaria (…) approvate in esecuzione dello specifico progetto nell'ambito dell'accordo (…) tra Ministero dei trasporti e Ferrovie dello Stato». La Corte d'appello respingeva il ricorso ritenendo che l'opera ferroviaria, quale risultato dell'approvazione di un progetto di opera pubblica nell'ambito di un accordo programma, rientrasse in un comportamento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri e quindi alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
I soccombenti ricorrevano allora in Cassazione, ritenendo che i giudici di merito avessero travisato la domanda dei ricorrenti nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 34 D.Lgs. n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7, L. n. 205/2000 nella lettura data dalla Corte cost. n. 204/2004.
Il confine tra la giurisdizione del G.a. e del G.o.. Il motivo è fondato. È infatti pacifico che la P.a. ha il potere di apprezzare liberamente gli interessi pubblici, come l'idoneità dei mezzi da adottare per soddisfarli ed è escluso che il giudice ordinario possa svolgere indagine alcuna al fine di sindacare se la P.a. abbia convenientemente apprezzato gli interessi della collettività e scelto i mezzi più idonei per soddisfarli. Il giudice ordinario può però indagare se i mezzi scelti discrezionalmente siano stati messi in atto in modo adeguato e corretto o, invece, con imperizia o negligenza o imprudenza, ovverosia colposamente, essendo questa una indagine condotta in base a criteri puramente tecnici e diretta non a censurare l'attività discrezionale della P.a., ma a porre in rilievo un eventuale illecito.
In definitiva, la discrezionalità della P.a. incontra un limite, quello di dover osservare non solo le norme legislative e regolamentari, ma anche quelle tecniche, di prudenza e diligenza, nonché la norma primaria e fondamentale del neminem ledere, che impone alla P.a. di evitare che dalla costruzione dell'opera pubblica derivino danni alla vita, alla incolumità o all'integrità del patrimonio dei cittadini. Inoltre, la P.a. è tenuta a risarcire i danni a terzi se dall'inosservanza di tali norme derivino delle conseguenze immediate e dirette. Dell'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è competente a conoscere il Giudice ordinario, chiamato a verificare ed accertare gli effetti del comportamento colposo della P.a., non anche a sindacare l'uso del suo potere discrezionale (v. Cass., Sez. Un., n. 25982/2010, Cass. n. 5926/2011).
Le Sezioni Unite della Cassazione, accogliendo il ricorso, dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario e cassano la sentenza rimettendo le parti dinanzi al Tribunale. |