Deposito telematico senza "copia di cortesia" costa 5.000 euro di danno
20 Febbraio 2015
L'omesso deposito delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Milano e l'Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014, rendendo più gravoso l'esame delle difese, comporta l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Trib. Milano, decr., 15 gennaio 2015, n. 534
I fatti. Un creditore non ammesso al passivo di una procedura fallimentare radica un procedimento in opposizione allo stato passivo. La memoria conclusiva viene depositata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Milano e l'Ordine degli Avvocati meneghini del 26 giugno 2014. Il collegio, in seguito al rigetto dell'opposizione, ritenendo che la predetta omissione affatichi il lavoro dei giudici di esaminare le difese predisposte dalle parti, oltre a condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, lo condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento, a favore del fallimento, dell'importo ulteriore di euro 5.000,00.
Le conseguenze del mancato rispetto del protocollo. La condanna contenuta nel decreto qui trattato sembra essere un perfetto “fuor d'opera”. La ratio e i presupposti dell'art. 96 c.p.c. – così come ben argomentato dalla Dott.ssa Rosaria Giordano Lite temeraria: colpa grave del soccombente e prova del danno – non prevede la possibilità di condannare una parte per il mancato assolvimento del deposito di copie “cortesia” in seguito all'avvenuto deposito telematico. La norma è volta a tutelare una parte dalle pretese temerarie dell'altra, non certo a salvaguardare il rispetto dei diversi usi/protocolli dei singoli tribunali. Né, d'altro canto, il protocollo d'intesa milanese prevede sanzioni da applicarsi nell'ambito del processo. Tuttalpiù, il mancato rispetto del protocollo da parte dell'avvocato, potrebbe essere oggetto – e il condizionale è d'obbligo – di interessamento del Consiglio dell'Ordine meneghino. |