Farmaco anticoncezionale sbagliato: danno da nascita indesiderata a carico del medico

Redazione Scientifica
20 Giugno 2014

Incorre in responsabilità contrattuale, il medico che somministri alla propria assistita – la quale non intende avere figli - un farmaco errato inidoneo ad avere efficacia anticoncezionale se, per effetto di tale errore, sia insorta una gravidanza indesiderata.

Incorre in responsabilità contrattuale, il medico che somministri alla propria assistita – la quale non intende avere figli - un farmaco errato inidoneo ad avere efficacia anticoncezionale se, per effetto di tale errore, sia insorta una gravidanza indesiderata.

Trib. Milano, sez. I, sent., 10 marzo 2014

I fatti. Gli attori, conviventi more uxorio, convenivano in giudizio il medico curante affinché ne fosse accertata la responsabilità professionale per aver prescritto un farmaco errato, risultato inidoneo ad avere efficacia anticoncezionale per insorta gravidanza indesiderata.

L'attrice si era rivolta al proprio medico di base per ottenere la prescrizione di un anticoncezionale in quanto la situazione familiare e patrimoniale propria e del compagno induceva a evitare una gravidanza. Il medico, al corrente della scelta degli attori di non volere nuove gravidanze, prescriveva il farmaco … cerotto, quale contraccettivo trasdermico.

Il farmaco risultava inefficace per la donna si accorgeva poco dopo di essere incinta la ASL confermava l'assoluta inettitudine di quel farmaco come anticoncezionale, essendo invece un farmaco per la terapia ormonale delle donne in menopausa.

Il medico a sua difesa evidenziava che effettivamente la .. era sua paziente e si era recata da lui, ma aveva esposto di essere affetta da dismenorrea e cioè di una irregolarità del ciclo mestruale, senza nulla dire in relazione alla volontà di non avere figli. Egli le aveva prescritto un farmaco modulatore del ciclo femminile.

La responsabilità del medico è contrattuale. Viene affermata la natura contrattuale della responsabilità del medico «sia che si sottolinei la conclusione di un contratto di prestazione d'opera professionale tra la paziente ed il medico di base (pur anomalo per le peculiarità derivanti dall'inserimento dello stesso nella struttura della ASL, che provvede alla erogazione del suo compenso, nell'ambito di un rapporto che è stato definito di para-subordinazione (Cass., S.U. 813/1999), sia che si richiami la teoria del contatto sociale, elaborata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (per la prima volta: Cass. 589/1999) sottolineandosi proprio la situazione di “dipendenza” del medico convenzionato rispetto alla azienda sanitaria locale, e sfumando la sussistenza di un obbligo di prestazione diretto verso il paziente. In entrambi i casi, o dal contratto o dal fatto storico del contratto sociale, sorgono, in capo all'operatore professionale, o un obbligo primario di prestazione, ovvero obblighi di protezione della persona che con lui è entrata in relazione, la violazione dei quali porta il medico a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 1218 c.c. verso il danneggiato».

Pertanto, incorre in responsabilità contrattuale, il medico che somministri alla propria assistita – la quale non intende avere figli - un farmaco errato inidoneo ad avere efficacia anticoncezionale se, per effetto di tale errore, sia insorta una gravidanza indesiderata. In tali casi, l'inadempimento del medico comporta la lesione del diritto della assistita di decidere, con il proprio compagno, liberamente, sulla base di valutazioni assolutamente personali ed insindacabili, se diventare o meno genitore. L'inadempimento determina il diritto al risarcimento del danno anche in capo al compagno della parte lesa che, in conseguenza della condotta del medico, diventa genitore senza essersi autodeterminato in tal senso. Quanto al danno non patrimoniale, la nascita di un figlio comporta delle spese, le spese che è necessario affrontare per il suo mantenimento e la sua educazione, fino a raggiungimento della sua indipendenza economica; ne consegue che costituisce danno risarcibile l'ammontare delle spese che i due genitori devono accollarsi per il mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica.

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