Nessun nesso di causa tra vaccinazione e autismo, nessun risarcimento

Redazione Scientifica
20 Giugno 2016

La Cassazione, confermando le sentenze di merito, ha negato la sussistenza di un nesso di causa tra la vaccinazione e l'autismo e quindi, anche il diritto al risarcimento al ricorrente.

Il caso. Un uomo deduceva di aver subito dei danni per effetto della vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite cui era stato sottoposto. Pertanto, richiedeva l'indennizzo ai sensi della L. n. 210/1992.

I giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo insussistente il nesso di causa tra la vaccinazione e l'autismo da cui risultava affetto l'attore.

L'uomo ricorreva allora in Cassazione denunciando apparente e omessa motivazione, per aver la Corte territoriale ritenuto la competenza dei ctu per i profili farmacologici e per quelli attinenti alla patologia autistica, senza però giustificare la propria decisione. Censurava con un secondo motivo la decisione per aver la Corte escluso l'esistenza di un errore revocatorio nella parte della sentenza impugnata che aveva sostenuto esserci unanime valutazione dei ctu circa l'esclusione nella letteratura scientifica di un nesso di causa tra vaccinazioni e autismo.

Nessun risarcimento perché il nesso di causa non sussiste. La Cassazione non rileva nessun errore nella motivazione della Corte di merito, che - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - «ha dato conto, sul piano formale , delle competenze di ciascuno dei consulenti incaricati e così dell'ampiezza dell'indagine svolta, caratterizzata dal concorso di distinte ma integrate professionalità, fra cui quella nel settore della neurologia, comprendente lo studio dei disturbi o sintomi del c.d. spettro autistico».

Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. La Corte d'appello infatti «ha fatto oggetto di specifico e adeguato esame la questione della valutazione, da parte dei consulenti d'ufficio, della sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l'insorgenza del disturbo, dando conto delle posizioni assunte dagli esperti anche sulla base di dettagliati richiami ai loro elaborati».

Sulla base di tali argomenti la Cassazione ha rigettato il ricorso

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