La responsabilità dell’Ospedale per il ritardo nella somministrazione di antibiotici e la scarsa igiene
22 Luglio 2016
La responsabilità della struttura ospedaliera per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c. (Nella specie, il Trib. ha affermato detta responsabilità per il ritardo nella somministrazione di terapia antibiotica e per le condizioni generali di degrado e di carenze igieniche). |