Fondi finitimi, distanze legali, regolamenti locali e risarcimento del danno

Redazione Scientifica
28 Luglio 2016

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri (art. 873 c.c.)...

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri (art. 873 c.c.), salvo la previsione di una distanza maggiore da parte dei regolamenti locali: la normativa locale può prevedere delle distanze maggiori tra costruzione oppure una distanza maggiore esclusivamente al fine di tutelare interessi generali, quali la limitazione del volume o l'altezza; solamente nel primo caso, la violazione legittima la richiesta di rimozione dell'opera abusiva oltre al risarcimento del danno sofferto, viceversa nel secondo caso, il vicino confinante può ottenere esclusivamente la tutela risarcitoria.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.