Fondi finitimi, distanze legali, regolamenti locali e risarcimento del danno
28 Luglio 2016
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri (art. 873 c.c.), salvo la previsione di una distanza maggiore da parte dei regolamenti locali: la normativa locale può prevedere delle distanze maggiori tra costruzione oppure una distanza maggiore esclusivamente al fine di tutelare interessi generali, quali la limitazione del volume o l'altezza; solamente nel primo caso, la violazione legittima la richiesta di rimozione dell'opera abusiva oltre al risarcimento del danno sofferto, viceversa nel secondo caso, il vicino confinante può ottenere esclusivamente la tutela risarcitoria. |