Gelateria senza corrente, titolare non risarcito se il danno non è provato

Redazione Scientifica
20 Luglio 2017

La completa mancanza di indicazioni circa la lesione dell'interesse di rango costituzionale pregiudicato e la totale assenza di prove in ordine alle conseguenze dannose derivate, non consentono la risarcibilità del danno subito dall'utente a seguito dell'interruzione del servizio di somministrazione di energia elettrica.

IL CASO Il titolare di un bar gelateria si rivolge prima al Tribunale, poi alla Corte d'Appello di Catanzaro, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a Enel Distribuzione SPA per inadempimento alle obbligazioni del contratto di somministrazione di energia elettrica. La società aveva infatti interrotto il servizio a seguito di un'anomalia nel sistema automatico di registrazione dei consumi, causa ad essa imputabile. I giudici di merito rigettano la domanda in punto di mancanza di prova del danno risarcibile, patrimoniale e non. Il titolare ricorre ora in Cassazione, sulla base di tre motivi, affermando che il danno doveva ritenersi in re ipsa e che pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto provvedere alla sua liquidazione.

CORRETTE VALUTAZIONI DEI GIUDICI DI MERITO La Suprema Corte chiarisce anzitutto che i Giudici di merito avevano correttamente rilevato che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova della durata dell'interruzione del servizio, né del danno patrimoniale, non avendo presentato elementi idonei dai quali desumere l'entità del danno patito, né tantomeno aveva fornito prova della durata della chiusura dell'attività e del pregiudizio non patrimoniale subito a titolo di danno esistenziale, difettando altresì la prova del danno biologico psichico.

LIQUIDAZIONE IN VIA EQUITATIVA La Cassazione ricorda che la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sull'esercizio del potere discrezionale fornito al giudice di liquidare il danno in via equitativa ha statuito che l'esercizio di tale potere « da luogo non ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cd. equità giudiziale correttiva od integrativa che presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare». Precisa però che, non è in alcun modo possibile «surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza» (ex multis, Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2016 n. 127; Cass. civ., sez. VI, 19 dicembre 2011 n. 27447).

DANNO CONSEGUENZA Il ricorrente non aveva fornito alcuna prova per attestare l'esistenza ed il quantum del danno patrimoniale, che, ricorda la Corte, costituisce un danno conseguenza ex art. 1223 c.c. e non coincide con l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale.

RISARCIBILITÀ DANNO ESISTENZIALE Quanto infine al dedotto danno esistenziale, la Cassazione ricorda che, per la sua risarcibilità ex art. 2059 c.c., qualora non esista un fatto reato o altre ipotesi tipizzate dalla legge, sia che si tratti di illecito che di inadempimento contrattuale, devono sussistere le seguenti tre condizioni

  • l'interesse leso deve avere rilevanza costituzionale
  • la lesione deve essere grave, oltre una data soglia di tollerabilità
  • il danno non deve essere futile, ossia non deve consistere in meri disagi o fastidi, o nella lesione di diritti immaginari, qualità della vita o felicità (Cass. civ, Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).

OBBLIGO DI PROVA E ALLEGAZIONE La Corte conclude dunque affermando che, anche qualora il danno non patrimoniale sia determinato dalla lesione di diritto inviolabili della persona, costituisce comunque un danno conseguenza che deve essere allegato e debitamente provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2011 n. 10527). Dunque nel caso di specie, la completa mancanza di indicazioni circa la lesione pregiudicata e la totale assenza di prove in ordine alle conseguenze dannose derivate non consentono la risarcibilità del danno subito dall'utente a seguito dell'interruzione del servizio di somministrazione di energia elettrica (cfr., Cass. civ., sez. VI, 28 febbraio 2013 n. 5096). La Cassazione dunque rigetta il ricorso.

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