Presunzione di responsabilità per danni da circolazione stradale e concorso di colpa del danneggiato

Antonino Barletta
20 Ottobre 2014

È possibile eccepire il concorso di colpa della persona danneggiata dalla circolazione da veicolo stradale dopo il maturare delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.? In caso positivo, come può difendersi il danneggiato da tale rilievo?

È possibile eccepire il concorso di colpa della persona danneggiata dalla circolazione da veicolo stradale dopo il maturare delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.? In caso positivo, come può difendersi il danneggiato da tale rilievo?

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza la presunzione di responsabilità stabilita iuris tantum consente sempre al giudice di accertare il concorso di colpa del danneggiato (Cass., sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22603, in Resp. civ. prev., 2014, 311; Cass., sez. IV, 30 aprile 2011, n. 9593, in Giust. civ. Mass., 2011; Cass., Sez. III, 8 agosto 2007, n. 17397, in Giust. civ. Mass., 2007; Cass., sez. III, 7 agosto 2000, n. 10352, in Giust. civ. Mass., 2000). Pertanto, anche in caso di danni a persone o cose da circolazione di veicoli senza guida di rotaie, quando emerga la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. con quella (presunta) del danneggiante, là dove quest'ultimo non abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ai sensi dell'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. sez. III, 8 agosto 2007, n. 17397, cit., nel qual caso la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistere il concorso di colpa del pedone investito da un'autovettura nella misura del 60%, per aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali, in presenza di traffico intenso e senza essersi assicurato di essere stato avvistato dal conducente al momento in cui iniziava l'attraversamento della strada; analogamente Cass., sez. III, 7 agosto 2000, n. 10352, cit.).

L'accertamento può avvenire d'ufficio, pur nei limiti di quanto risulti dagli atti di causa (Cass., sez. III, 2 marzo 2007, n. 4954, in DeJure; Cass., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15382, in Giust. civ. Mass., 2006; Cass., sez. III, 13 gennaio 2005, n. 564, in Giust. civ. Mass., 2005; Cass., sez. III, 12 marzo 2004, n. 5127, in Danno resp., 2004, 1150), anche se talora si osserva che il danneggiante dovrebbe allegare e provare il concorso di colpa del danneggiato (Cass., sez. III, 28 luglio 2004, n. 14235, in Arch. giur. circolaz., 2005, 631). Pertanto, nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c. il danneggiante può integrare le difese svolte nella comparsa di risposta allegando e chiedendo di provare i fatti integranti il concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. Non solo: anche dopo il maturare delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. il danneggiante, ove in sede istruttoria emergano circostanze riferibili alla sussistenza di un concorso colposo del danneggiato, può sollecitare il giudice ad esercitare la suddetta potestà ufficiosa.

Ove l'esercizio del potere ufficioso sia “tardivo” (i.e. intervenga nel momento in cui al danneggiato è preclusa la possibilità di allegare e provare la sussistenza di ulteriori circostanze che consentano di escludere il proprio concorso di colpa) il giudice dovrebbe provvedere ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., assegnando alle parti un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio. In tali memorie, quindi, il danneggiato potrebbe rilevare la necessità di compiere allegazioni a propria discolpa e le conseguenti richieste probatorie, chiedendo al giudice di rimettere la causa nella fase istruttoria.

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