L’avvocato deve essere leale e corretto anche nei confronti della controparte

Redazione Scientifica
20 Ottobre 2015

Il professionista, chiamato a tutelare il proprio cliente in giudizio, è tenuto a doveri di lealtà, correttezza e verità non solo nei confronti dell'assistito, ma anche nei confronti del giudice, della controporta e del difensore di questo. Dunque, l'avvocato che consapevolmente violi tali obblighi anche deontologici è tenuto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..

Questioni di eredità, di divisioni e di cause nascoste. Due sorelle agivano in giudizio contro lo zio e la cugina (quale avvocato difensore), deducendo di aver subito un danno a causa della condotta processuale scorretta tenuta dai convenuti, in riferimento alla spartizione ereditaria.

In particolare, il caso si svolge attorno alle vicende di una villetta, i cui eredi (due fratelli, rispettivamente uno il padre e l'altro lo zio delle odierni ricorrenti) avrebbero dovuto dividersi, procedendo però prima all'usucapione di una parte dell'immobile, di cui era proprietario il Comune di residenza delle parti processuali. Non avendo trovato un accordo sulla suddivisone della casa, il padre delle ricorrenti agiva in giudizio contro il fratello per la causa di divisione; il fratello si difendeva con l'ausilio della figlia avvocato. Quest'ultima, in accordo con il padre, iniziava e vinceva, poi, la causa di usucapione nei confronti del Comune, tenendo all'oscuro l'altra parte della famiglia interessata alla questione e vendendo a terzi il bene acquisito.

La richiesta risarcitoria. Dopo una vicenda giudiziaria complicata, articolate e dilungata nel tempo, le ricorrenti, intervenuta la morte del padre, agivano in giudizio per la tutela dei loro diritti spettanti rispetto al bene usucapito; inoltre, chiedevano l'accertamento della responsabilità della cugina, che, in quanto avvocato, era stata l'ideatrice e l'artefice di tutti gli atti e fatti compiuti dallo zio ed il cui comportamento processuale aveva integrato un abuso del processo oltre che la violazione di precetti deontologici.

Il Giudice di Trieste ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento la domanda attorea.

Ruolo e doveri dell'avvocato. I convenuti avevano agito per l'usucapione della casa, prospettando il possesso dell'intero bene da usucapire come esclusivo, non menzionando i parenti, anch'essi compossessori e legittimati a proporre l'azione medesima, e portando testimonianze non veritiere a sostegno dei propri assunti.

Tali condotte violano l'art. 88 c.p.c., «dove i precetti di “lealtà e proibità” appaiono abbastanza specifici, sì da poter parlare di una vera e propria norma imperativa di comportamento».

D'altronde, è ormai chiaro che «il ruolo dell'avvocato viene a caratterizzarsi positivamente, in linea con i principi costituzionali di solidarietà e difesa (artt. 2, 24 e 41 Cost.) quale assolvimento di un compito essenziale ai fini di un pieno riconoscimento e tutela dei diritti, sicché l'esercizio riservato dell'attività professionale viene accompagnato dalla previsione di doveri inderogabili non soltanto nei confronti dei clienti, ma anche delle controparti, dell'amministrazione e dei terzi in genere».

Anche il Codice deontologico prevede regole di lealtà e correttezza, oltreché di verità, che hanno - come affermato dalla Cassazione (Cass. civ., S.U., sent., n. 8225/2002) - piena valenza di norme giuridiche vincolanti. Sicché, «i precetti deontologici» possono «integrare la clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che il requisito dell'illiceità potrebbe sussistere ogni volta che si discuta di un danno eziologicamente riconducibile a una condotta del professionista che sia posta in essere in violazione appunto delle regole deontologiche».

La condanna. È pacifico – spiega il giudice – che, nel caso in esame, l'avvocato aveva agito consapevolmente in modo sleale e scorretto, affermando e offrendo di provare circostanze non vere e tacendone altre note, quali l'esistenza di altri procedimenti e provvedimenti.

Sulla base di tali premesse, il giudice condanna l'avvocato in solido con il cliente, per le condotte illecite tenute che hanno determinato un danno nei confronti delle ricorrenti, pari alla metà del valore dell'intero bene usocapito

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