La conformazione dell’azione negatoria a tutela della proprietà e il cumulo con l’azione risarcitoria
20 Novembre 2014
È legittima una azione negatoria dove parte attorea chieda di dichiarare che la stessa è l'unica proprietaria di due sottoscala quali pertinenze dell'immobile di sua proprietà, di accertare e dichiarare che parte attorea è l'unica proprietaria della terrazza quale pertinenza dell'immobile, e per la conseguenza di dichiarare inesistente il diritto di proprietà di parte convenuta e, per l'effetto, di condannare i convenuti alla rimozione di qualsiasi ostacolo o alla cessazione di qualsiasi turbativa al legittimo possesso e godimento, nonché al risarcimento dei danni?
Le azioni delineate nel quesito sono tutte riferibili a quanto disposto ex art. 949 c.c. L'azione negatoria ivi prevista tende all'accertamento della insussistenza di qualsiasi diritto in capo al terzo convenuto in giudizio – anche quando il terzo affermi la sussistenza di un proprio diritto dominicale sulla cosa dell'attore – ed, eventualmente, la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dallo stesso convenuto. Per giurisprudenza consolidata, il diritto di proprietà dell'attore non è dedotto ad oggetto del giudizio, poiché la titolarità del suddetto diritto si pone solo come condizione dell'azione e, in particolare, quale legittimazione ad agire: sicché non è richiesta la prova rigorosa della proprietà, come nel giudizio di rivendica (tra le più recenti Cass. civ., 21 aprile 2009, n. 9449, in Giust. civ. Mass., 2009; Cass. civ., 27 dicembre 2004, n. 24028, in Giust. civ. Mass., 2004) e ciò vale anche per l'ipotesi in cui sia chiesta la cessazione degli atti di turbativa. Al contrario, il convenuto deve dare la prova circa l'esistenza del diritto contestato dall'attore, in relazione al quale sono compiuti gli atti di turbativa allegati da quest'ultimo. L'art. 949 c.c. prevede espressamente la possibilità di cumulare l'azione reale negatoria e quella inibitoria volta alla cessazione delle turbative con l'azione risarcitoria riferita ai danni già cagionati, che potrebbe essere esperita pure per ottenere la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. Tale cumulo comunque è consentito anche in relazione alle tutele reali in relazione alle quali manca un'espressa previsione a questo riguardo (cfr., a proposito dell'azione di cui all'art. 844 c.c., Trib. Palermo, sez. III, 12 novembre 2008, in Riv. giur. ambiente, 2009, 521, il quale osserva che l'attore può richiedere, oltre all'inibitoria relativa alle immissioni, il risarcimento dei danni, anche a norma dell'art. 2058 c.c.). |