Ragazzina investita dall’autobus: nessun risarcimento se la colpa è della minore
20 Dicembre 2016
IL CASO I genitori di una ragazzina minorenne ricorrono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni alla persona riportati dalla figlia che, nel rincorrere l'autobus appena ripartito, inciampa e cade a terra. Nella caduta viene investita dalla ruota posteriore destra dell'autobus che stava accostando al marciapiede, in un punto in cui la strada si restringeva, per agevolare la sua salita, subendo uno schiacciamento alla gamba sinistra. Sia il Tribunale che la Corte d'appello di Bologna avevano respinto la richiesta di risarcimento sostenendo che il fatto si fosse verificato per evento imputabile alla sola danneggiata. Tizia, ora maggiorenne, ricorre in Cassazione, sostenendo la sussistenza della responsabilità del conducente dell'autobus.
CADUTA ACCIDENTALE DEL PEDONE: FATTO ECCEZIONALE? La ricorrente dichiara che la caduta accidentale del pedone non può essere considerata evento eccezionale ed imprevedibile. Denuncia dunque la colpa generica del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. per non aver previsto il fatto e per non aver adottato una condotta idonea ad evitare l'investimento. In particolare ritiene che questi non avrebbe dovuto rallentare in un punto in cui la strada si restringeva ad imbuto per non compromettere la possibilità di effettuare manovre d'emergenza. Ritiene inoltre che vi sia stata violazione e falsa applicazione anche dell'art. 40 c.p.
NORMA DI PRUDENZA La Corte ricorda che il sinistro era avvenuto a causa del contatto della minore con l'automezzo in movimento. Era stata dunque ignorata una norma di prudenza di comune adozione, e ciò indipendentemente dal fatto che l'autobus si trovasse in area diversa dalla banchina, solitamente adibita alla salita e discesa dei passeggeri.
PROVA LIBERATORIA INDIRETTA La Cassazione afferma poi che il conducente, su cui grava la presunzione di colpa, aveva fornito indirettamente la prova liberatoria ex art. 2054 c.c. Il giudice di merito, infatti, aveva accertato in concreto il carattere anomalo ed assolutamente imprevedibile della condotta del pedone, tale da rendere inevitabile l'investimento, sia per le concrete circostanze della circolazione che per l'impossibilità di adottare manovre d'emergenza (Cass. civ., n. 24472/2014 e Cass. civ., n. 14064/2010). La Corte sottolinea poi che non si determina alcuna violazione dell'art. 40 c.p. e che la condotta del pedone ha “efficacia causale assorbente” rispetto al sinistro; la circolazione del veicolo – continua la Corte- ha costituito solo l'occasione secondo il criterio della condicio sine qua non che non è unico ma deve essere combinato con quello della causalità c.d. adeguata (Cass. civ, Sez. Un., n. 576/2008; Cass. civ., Sez. Un., n. 23915/2013).
La Corte conclude affermando che, trattandosi di condotta gravemente imprudente e di caduta imprevedibile da parte della ricorrente, l'investimento non avrebbe potuto essere in alcun modo evitato da parte del conducente. Non essendo ravvisabile in capo a quest'ultimo alcun profilo di colpa, la Cassazione rigetta il ricorso. |