Esplode fustino di candeggina: nessun risarcimento se non è provato il difetto del prodotto

Redazione Scientifica
21 Marzo 2016

Nell'ambito della responsabilità da prodotto difettoso, deve essere provato il nesso causale tra difetto del prodotto ed il danno subito per poter pretendere il risarcimento.

Il caso. Una donna viene gravemente colpita al volto dall'esplosione di un flacone di candeggina e chiede il risarcimento all'azienda produttrice per difettosità del prodotto. Entrambi i giudizi di merito hanno rigettato la domanda. Il giudice di primo grado ha dichiarato insussistente la prova della riconducibilità del fatto dannoso ad una rottura del fustino, evidenziando come non fosse stato possibile svolgere accertamenti tecnici sul prodotto perché immediatamente divenuto indisponibile. Il giudice di secondo grado ha poi aggiunto che la rottura del fustino poteva essere accidentale e causata anche da un uso anomalo dello stesso o persino da una caduta della donna sul contenitore: necessario era dimostrare il difetto del fustino che ha cagionato il danno.

La donna ricorre in Cassazione, sostenendo illogiche le motivazioni della sentenza di secondo grado per due ordini di ragioni:

  1. nonostante la dimostrazione del danno e del nesso causale si ritiene non provata la difettosità del prodotto;
  2. non è stato sufficientemente motivato il ragionamento che ha portato ad escludere l'esecuzione di accertamenti tecnico scientifici su di un fustino standard, non essendo disponibile quello oggetto della lite.

Sicurezza e difettosità del prodotto. La Corte ha chiarito la nozione di prodotto difettoso, precisando che esiste un legame tra il concetto di sicurezza e quello di difettosità del prodotto. Difettoso è il prodotto che non offre la sicurezza che ci si può ragionevolmente attendere, per quanto concerne istruzioni, avvertenze di utilizzo ed uso di destinazione. Ne consegue, a norma dell'art 103 del codice del consumo, che «il livello di sicurezza prescritto al di sotto del quale il prodotto deve considerarsi difettoso non corrisponde a quello della sua più rigorosa innocuità, dovendo, piuttosto, fare riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti». Questo è il motivo per cui non si considera indirettamente provato il danno per il solo fatto che il prodotto sia pericoloso, non integrando quindi la conseguente responsabilità del produttore «se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dalla utenza o dalle leggi in materia» (così ancora Cass. civ., n. 13458/2013 in riferimento a Cass. civ., 13 dicembre 2010, n. 25116).

Nesso causale tra difetto e danno. I Supremi Giudici specificano che la natura della responsabilità da prodotto difettoso non ha natura oggettiva bensì presuntiva, dal momento che anche se la colpevolezza del produttore non deve essere accertata, deve essere sempre provata l'esistenza di un difetto del prodotto. Come da giurisprudenza consolidata (Cass. civ., 29 maggio 2013, n. 13458), è in capo al danneggiato la necessaria dimostrazione del nesso causale tra difetto e danno. La Corte ribadisce, dunque, che è errata la «sequenza deduttiva che , sul presupposto della difettosità di ogni prodotto che presenti un'attitudine a produrre danno, tragga la certezza dell'esistenza del difetto dalla mera circostanza che il danno è temporalmente conseguito all'esistenza del prodotto stesso». Non può dunque essere ritenuto difettoso il fustino solo perché rotto, in mancanza di ulteriori indizi che convergano in tal senso.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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