Tabelle milanesi 2014

Redazione Scientifica
21 Luglio 2014

L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha aggiornato i valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, seguendo il criterio degli indici ISTAT già costantemente utilizzato negli anni passati.Gli importi già indicati sono stati quindi aumentati della percentuale dello 0,5634%, ricavata dagli indici I.S.T.A.T. costo vita relativi al periodo 1.1.2013/1.1.2014.I valori sono stati poi arrotondati a 1 euro nella tabella relativa ai danni da lesione permanente e temporanea all'integrità psico-fisica, alla decina di euro nella tabella relativa ai danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.

I nuovi criteri di liquidazione. L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha aggiornato i valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, seguendo il criterio degli indici ISTAT già costantemente utilizzato negli anni passati.

Gli importi già indicati sono stati quindi aumentati della percentuale dello 0,5634%, ricavata dagli indici I.S.T.A.T. costo vita relativi al periodo 1.1.2013/1.1.2014.

I valori sono stati poi arrotondati a 1 euro nella tabella relativa ai danni da lesione permanente e temporanea all'integrità psico-fisica, alla decina di euro nella tabella relativa ai danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.

Liquidazione congiunta. L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.

Si propone quindi la liquidazione congiunta:

  • del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
  • e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,

vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:

  • c.d. danno biologico “standard”,
  • c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
  • c.d. danno morale.

Quanto ai valori monetari di tale liquidazione congiunta, si fa riferimento :

  • a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);
  • a una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
    1. sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),
    2. sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo).

Resta ferma la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.

Innovazione della liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica. La versione finale delle nuove Tabelleindividua:

  • il nuovo valore del c.d. “punto” partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato - in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”- di una percentuale ponderata:
    1. dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso,
    2. dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%,
    3. dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%, così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2009 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
  • e prevede inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.

Liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona. Per tale fattispecie di danno si propone, per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%:

una forbice di valori monetari, che va da un minimo ad un massimo;

il valore minimo della forbice è stato ottenuto nell'anno 2009 aumentando del 25% il valore base di liquidazione -e pari ad euro 70,56 all'epoca in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo- mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando quel valore minimo del 50%. Per effetto delle successive rivalutazioni, ora i valori medi liquidazione pro die, per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, al fine di consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto, sono i seguenti:

Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta

Aumento personalizzato

Euro 96,00

Fino a max Euro 145,00

Liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Si prevede secondo la seguente tabella (nella quale è stata inserita anche l'ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote) una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

DANNO NON PATRIMONIALE PER LA MORTE DEL CONGIUNTO RIVALUTATO AL 2014

da

a

A favore di ciascun genitore per morte di un figlio

€ 163.990,00

€ 327990,00

A favore del figlio per morte di un genitore

€ 163.990,00

€ 327990,00

A favore del coniuge (non-separato) o del convivente sopravvissuto

€ 163.990,00

€ 327990,00

A favore del fratello per morte di un fratello

€ 23.740,00

€ 142420,00

A favore del nonno per morte di un nipote

€ 23.740,00

€ 142420,00

Grave lesione della salute del familiare. La misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Relativamente alla liquidazione del danno bisogna tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che precede, da applicare nell'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare.