Tabelle milanesi 2014
21 Luglio 2014
I nuovi criteri di liquidazione. L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha aggiornato i valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, seguendo il criterio degli indici ISTAT già costantemente utilizzato negli anni passati. Gli importi già indicati sono stati quindi aumentati della percentuale dello 0,5634%, ricavata dagli indici I.S.T.A.T. costo vita relativi al periodo 1.1.2013/1.1.2014. I valori sono stati poi arrotondati a 1 euro nella tabella relativa ai danni da lesione permanente e temporanea all'integrità psico-fisica, alla decina di euro nella tabella relativa ai danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.
Liquidazione congiunta. L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale. Si propone quindi la liquidazione congiunta:
vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
Quanto ai valori monetari di tale liquidazione congiunta, si fa riferimento :
Resta ferma la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
Innovazione della liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica. La versione finale delle nuove Tabelleindividua:
Liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona. Per tale fattispecie di danno si propone, per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%: una forbice di valori monetari, che va da un minimo ad un massimo; il valore minimo della forbice è stato ottenuto nell'anno 2009 aumentando del 25% il valore base di liquidazione -e pari ad euro 70,56 all'epoca in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo- mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando quel valore minimo del 50%. Per effetto delle successive rivalutazioni, ora i valori medi liquidazione pro die, per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, al fine di consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto, sono i seguenti:
Liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Si prevede secondo la seguente tabella (nella quale è stata inserita anche l'ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote) una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).
Grave lesione della salute del familiare. La misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Relativamente alla liquidazione del danno bisogna tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni). La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che precede, da applicare nell'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare.
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