Gravidanza a rischio e negligenza del medico: da risarcire i genitori per il danno da perdita del feto
21 Settembre 2015
In tema di accertamento del nesso causale in materia di responsabilità omissiva medico-professionale, deve ritenersi rispettato il criterio dell'alto tasso di probabilità logica o credibilità razionale qualora risulti che la tempestiva diagnosi del distacco placentare e l'esecuzione immediata del parto cesareo avrebbero, con elevato grado di probabilità logica, evitato il verificarsi della morte endouterina del bambino: in caso di grave negligenza nell'assistenza alla donna portatrice di una gravidanza ad alto rischio (nella specie, con pregressa poliabortività e pregressa patologia annessiale) per l'atteggiamento attendistico dei sanitari, sussiste la responsabilità della casa di cura, del medico di turno e dell'ostetrica, con conseguente condanna in solido tra loro al risarcimento ex art. 2059 c.c. del danno non patrimoniale subito iure proprio da ciascun genitore in relazione all'immensa sofferenza per la morte del feto.
In tema di danno da perdita del feto, non è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che ritiene di valutare il danno da perdita del frutto del concepimento come un danno di minore intensità, prescindendo dalla percezione soggettiva che i genitori possano avere riguardo alla perdita del feto che, per essi, resta la speranza di una vita nascente; invero, il grado di sofferenza e la percezione soggettiva del vuoto e del senso di incompiuto determinato dalla mancanza di un bambino mai nato ma fortemente desiderato e lungamente proiettato, quantomeno per tutto l'arco della gravidanza, nella propria vita futura rappresenta l'oggetto stesso del risarcimento e da esso non può assolutamente prescindersi senza incorrere nel rischio di applicare strutture teoriche avulse dal dato reale: in tal senso, devono applicarsi i valori tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, nel caso in cui il soggetto danneggiato sia il genitore per la morte di un figlio. |