Il luogo di residenza del danneggiato non influisce sul risarcimento del danno da perdita del congiunto

Redazione Scientifica
21 Ottobre 2016

La determinazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto deve essere effettuata sulla base del genere e del contenuto specifico del legame che univa la persona deceduta al familiare, non avendo alcuni incidenza il luogo di residenza del danneggiato superstite.

Il caso. A causa di un incidente stradale avvenuto in Italia, due uomini di origine senegalese – terzi trasportati di una delle due auto coinvolte - perdevano la vita. I congiunti e i figli delle vittime ricorrevano avanti al giudice per il risarcimento dei danni subiti.

In sede di appello, la Corte di merito rideterminava in diminutivo il quantum del risarcimento riconosciuto in primo grado, dovendo tener conto, ai fini della liquidazione, il luogo dove vivevano i danneggiati (nel caso di specie Senegal).

I familiari delle vittime ricorrevano in Cassazione censurando la sentenza impugnata per aver il giudice territoriale commisurato al luogo di residenza dei danneggiati l'entità del risarcimento.

Nessuna rilevanza del luogo in cui vive il danneggiato. La Cassazione, disattendendo la pronuncia posta a fondamento della sentenza di seconde cure (Cass. n. 1637/2000), ha accolto il motivo di ricorso, ricordando che la condizione socio economica del danneggiato è elemento esterno rispetto all'illecito aquiliano, «è infatti un posterius rispetto a tale illecito l'utilizzazione del risarcimento, e dunque il valore di quest'ultimo non è determinabile ai fini della sua utilizzazione, bensì in relazione alle intrinseche caratteristiche del danno rispetto al quale è diretto a restaurare la sfera giuridica della persona lesa». D'altronde, il danno da perdita del congiunto deve essere commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato e non alle conseguenze economiche del risarcimento che il danneggiato ne ritrarrà.

La Cassazione cassa con rinvio alla Corte d'appello, stabilendo che «la determinazione del danno dovrà essere effettuata soltanto sulla base del genere e del contenuto specifico del legame che univa le persone perdute alle persone rimaste» come indicato in Cass., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992.

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