Inosservanza del segnale di stop ed eccessiva velocità del conducente alla guida dell'autoveicolo con diritto di precedenza

Giuseppe Sileci
21 Novembre 2016

Se all'esito dell'attività istruttoria viene accertato che il conducente del veicolo antagonista non ha rispettato il segnale di stop, il Giudice potrà affermarne il concorso di colpa?

Se il danneggiato, che chieda il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, ha affrontato un incrocio a velocità non moderata, il Giudice potrà affermarne il concorso di colpa anche se all'esito dell'attività istruttoria sarà stato accertato che il conducente del veicolo antagonista non ha rispettato il segnale di stop?

Ai sensi del comma 4 dell'art. 145 del Codice della Strada, «I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente … e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale».

Il comma 5 della medesima disposizione prevede inoltre che «i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale».

Secondo costante giurisprudenza, il conducente che provenga da strada gravata di stop ha sempre l'obbligo di arrestare la marcia, anche quando dalla strada con diritto di precedenza non sopraggiungano altri veicoli (Cass. civ., sez. III, sent., 31 marzo 2011 n. 7439; Cass. civ., sez. III, sent., 19 febbraio 2009 n. 4055).

E' stato inoltre chiarito che l'obbligo di arrestarsi allo stop ha carattere rigido, «con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza» (Trib. Bari, Sez. III, sent., 23 aprile 2014 n. 2049).

La norma, però, deve necessariamente coordinarsi con quanto stabilito dal primo comma, a mente del quale «i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti».

È stato affermato in un lontano precedente che in generale il principio di solidarietà sociale – desumibile, oltre che dall'art. 2 Cost., dagli artt. 1175 e 1227 c.c., impone a qualunque utente della strada, anche quando osservi scrupolosamente le regole di condotta stabilite dalla legge, il dovere di attivarsi, a fronte della altrui violazione, al fine di evitare il sinistro (Cass. civ., sez. III, sent., 10 marzo 1998 n. 2639).

Dunque, sebbene l'inosservanza dell'obbligo di arrestarsi allo stop configuri una grave violazione di una fondamentale regola di condotta, tanto che non può essere «eliso dalla violazione di norme di comportamento anche da parte del conducente di altro veicolo avente diritto alla precedenza» (Cass. civ., sez. II, sent., 24 marzo 2011 n. 6888), la imprudenza del conducente favorito non sarà priva di conseguenze.

Ha recentemente ribadito la Suprema Corte, infatti, «che il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza» (Cass. civ., sez. VI, sent., 27 aprile 2016 n. 8289).

Ed a maggior ragione dovrà imputarsi la responsabilità del sinistro, con conseguente proporzionale riduzione dell'ammontare del risarcimento del danno, anche al conducente alla guida del veicolo favorito qualora questi non solo non si sia attenuto al generale dovere di prudenza stabilito dagli artt. 141 e 145 comma 1 del codice della Strada ma addirittura abbia violato quella norma (art. 142 del Codice della Strada) che impone nei centri abitati di procedere ad una velocità non superiore ai 50 km/h.

Ovviamente, la graduazione delle rispettive colpe sarà rimessa al prudente apprezzamento da parte del Giudice di tutti gli elementi probatori e non potrà prescindere da una ricostruzione – sia pure attraverso presunzioni – della velocità cui marciava il veicolo favorito dal diritto di precedenza.

Pertanto, in un caso è stato ascritto un concorso di colpa del 25% al conducente che, pur avendo diritto di precedenza, aveva affrontato l'incrocio ad una velocità di 62 Km/h, e cioè superiore al limite consentito nei centri abitati (Trib. Milano, Sez. X, sent., 30 aprile 2008 n. 5565); in un altro caso, in cui invece è stato accertato che il mezzo favorito marciava ad una non meglio precisata “velocità eccessiva”, al conducente è stato addossato un concorso di colpa del 30% (App. Milano, sent., 17 marzo 1981) e, in altro caso ancora, del 50% (App. Milano, sent., 13 giugno 1980)

Merita di essere segnalata, infine, una pronuncia della Suprema Corte, la quale, dopo aver affermato che, in linea di principio, in caso di concorso di condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tale condotta non è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente, ha imputato l'evento esclusivamente al conducente con diritto di precedenza che aveva tenuto una velocità doppia di quella ammessa in un centro abitato ed aveva effettuato, in prossimità del crocevia, una manovra di illecito soprasso e totalmente contromano di alcune autovetture che marciavano regolarmente incolonnate (Cass. civ., sez. VI, sent., 20 giugno 2013 n. 15504).

Dunque, ed in conclusione, la inosservanza del dovere di arrestarsi allo stop non implicherà senz'altro la esclusiva responsabilità del conducente sfavorito e, conseguentemente, potrà essere affermata la responsabilità concorrente di quello con diritto di precedenza qualora sarà accertato che questi ha affrontato l'incrocio senza osservare le regole di comune prudenza o in spregio ai limiti di velocità imposti dalla legge ovvero dalle competenti autorità; con la ulteriore precisazione che potrà essere esclusa totalmente la responsabilità del conducente obbligato a dare la precedenza se quello antagonista e con diritto di priorità avrà commesso una serie di così gravi infrazioni da costituire la di lui condotta illecita l'unico ed esclusivo antecedente del sinistro.

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