Sinistro causato da veicolo non identificato: sì al risarcimento del danno a cose se c’è un “danno grave alla persona”
21 Dicembre 2015
L'incidente stradale. Una donna veniva coinvolta in un incidente stradale, che provocava lesioni personali ai due trasportati e danni all'autoveicolo. Sul presupposto che il sinistro fosse stato causato da un veicolo rimasto ignoto, la danneggiata conveniva l'assicurazione designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento del danno al mezzo.
Il limite dell'indennizabilità . Mentre il Giudice di pace accoglieva la domanda attorea, ritenendo che le lesioni patite dagli occupanti del mezzo potessero ritenersi «gravi» ex art. 283 Cod. Ass., il Tribunale, adito dall'assicurazione, riformava la sentenza di prime cure, «ritenendo che per “lesioni gravi” ai fini dell'indennizzabilità dei danni alle cose causati da veicolo sconosciuto dovessero intendersi soltanto quelle produttive di postumi superiori a 9 punti di invalidità permanente in virtù del combinato disposto degli artt. 138 e 139 Cod. Ass.».
Cosa ne pensa la Cassazione? La donna ricorreva allora in Cassazione, adducendo che «i “danni gravi alla persona” che, ai sensi dell'art. 283 Cod. Ass., consentono di pretendere il risarcimento anche dei danni alle cose – nel caso di sinistri causati da veicoli non identificati – non soltanto quelli che hanno provocato postumi permanenti superiori al 9%, ma anche tutti i danni alla persona che siano consistiti in lesioni di diritti fondamentali».
I supremi giudici, nel decidere la questione, hanno formulato il seguenti principio di diritto: «nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, il danno alle cose è risarcibile solo se dal fatto siano derivati anche danni alla persona consistiti in una invalidità superiore al 9%, ai sensi dell'art. 138 Cod. Ass.». I giudici della Cassazione sono pervenuti al predetto principio adottando un'interpretazione sistematica, storica e finalistica, che induce a intendere nei «danni gravi alla persona» quelli che provocano postumi permanenti eccedenti i 9 punti di invalidità permanente.
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