Sinistro causato da veicolo non identificato: sì al risarcimento del danno a cose se c’è un “danno grave alla persona”

Redazione Scientifica
21 Dicembre 2015

Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, il danno alle cose è risarcibile solo se dal fatto siano derivati anche danni alla persona consistiti in una invalidità superiore al 9%, ai sensi dell'art. 138 Cod. Ass.

L'incidente stradale. Una donna veniva coinvolta in un incidente stradale, che provocava lesioni personali ai due trasportati e danni all'autoveicolo. Sul presupposto che il sinistro fosse stato causato da un veicolo rimasto ignoto, la danneggiata conveniva l'assicurazione designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento del danno al mezzo.

Il limite dell'indennizabilità . Mentre il Giudice di pace accoglieva la domanda attorea, ritenendo che le lesioni patite dagli occupanti del mezzo potessero ritenersi «gravi» ex art. 283 Cod. Ass., il Tribunale, adito dall'assicurazione, riformava la sentenza di prime cure, «ritenendo che per “lesioni gravi” ai fini dell'indennizzabilità dei danni alle cose causati da veicolo sconosciuto dovessero intendersi soltanto quelle produttive di postumi superiori a 9 punti di invalidità permanente in virtù del combinato disposto degli artt. 138 e 139 Cod. Ass.».

Cosa ne pensa la Cassazione? La donna ricorreva allora in Cassazione, adducendo che «i “danni gravi alla persona” che, ai sensi dell'art. 283 Cod. Ass., consentono di pretendere il risarcimento anche dei danni alle cose – nel caso di sinistri causati da veicoli non identificati – non soltanto quelli che hanno provocato postumi permanenti superiori al 9%, ma anche tutti i danni alla persona che siano consistiti in lesioni di diritti fondamentali».

I supremi giudici, nel decidere la questione, hanno formulato il seguenti principio di diritto: «nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, il danno alle cose è risarcibile solo se dal fatto siano derivati anche danni alla persona consistiti in una invalidità superiore al 9%, ai sensi dell'art. 138 Cod. Ass.».

I giudici della Cassazione sono pervenuti al predetto principio adottando un'interpretazione sistematica, storica e finalistica, che induce a intendere nei «danni gravi alla persona» quelli che provocano postumi permanenti eccedenti i 9 punti di invalidità permanente.

INTERPRETAZIONE

SISTEMATICA

STORICA

FINALISTICA

Essendo l'art. 283 Cod. Ass. una norma speciale, va letta nel quadro del testo normativo in cui è inserita, secondo il principio incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius iudicare vel respondere.

Pertanto, le lesioni «gravi» menzionate nel predetto articolo coincidono con quelle «non lievi» previste dall'art. 138 Cod. Ass..

L'art. 283 Cod. Ass. è stato introdotto in attuazione dell'art. 1, comma 6, Dir., 30 dicembre 1983, n. 84/5/CEE, come modificato dalla Dir., 11 maggio 2005, n. 2005/14/CEE. La volontà espressa dal legislatore comunitario fu quella di evitare di definire il concetto di «lesioni gravi», lasciando la definizione agli Stati membri.

Lo scopo della limitazione del risarcimento del danno a cose nei soli danni gravi alla persona è quello di evitare frodi in danno al Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Tale finalità ammette quindi il risarcimento del danno alle cose quando il sinistro abbia provocato esiti macropermanenti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.