Nessuna responsabilità dei precettori se l’allievo non fornisce la prova dei danni subiti dalla spinta di un compagno di classa

Redazione Scientifica
22 Marzo 2016

In tema di responsabilità ex art. 2048, co. 2, c.c., legittimato passivo è il Ministero (e non l'Istituto scolastico) nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando...

In tema di responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c., legittimato passivo è il Ministero (e non l'Istituto scolastico) nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando: in particolare, la presunzione di responsabilità - posta a carico dei precettori – si applica limitatamente al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell'allievo, non essendo invocabile per i danni (nella specie, derivanti dalla spinta del compagno di classe, di cui non veniva fornita prova) causati dall'allievo a sé stesso, con la propria condotta.

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