Risarcimento da perdita del rapporto parentale: per i nonni va provata la convivenza
22 Luglio 2014
Per risarcimento da perdita del rapporto parentale l'autonomia economica della vittima e la sua prossimità alle nozze sono circostanze irrilevanti, è sufficiente la presenza dello stretto vincolo alla famiglia nucleare, ma per i nonni deve essere provata una situazione di convivenza.
App. Catania, 11 marzo 2014, n. 395
I fatti. In seguito a un incidente stradale tra un'auto guidata da CM. e un ciclomotore con a bordo GM., la conducente del veicolo viene riconosciuta esclusiva responsabile, in quanto con un comportamento negligente e imprudente effettuava una svolta a destra del tutto irregolare e senza azionare l'indicatore di direzione. CM. viene quindi condannata dal Tribunale di Catania, in solido con la compagnia assicuratrice, al pagamento della somma complessiva di euro 847.533.71 per il risarcimento del danno non patrimoniale (morale, esistenziale e biologico) subito da genitori, fratelli e nonni di GM. che perde la vita a seguito del sinistro. La A. Assicurazioni spa ricorre in appello (cui aderisce anche CM.) insistendo sul rigetto delle domande dei parenti della vittima e chiedendo in subordine una riduzione della somma dovuta. Oltre a contestare la esclusività della responsabilità della loro assicurata con il primo motivo, con il secondo (articolato in più punti) l'appellante l'impugna la sentenza per l'errata determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale. A. Assicurazioni spa deduce che il tribunale ha liquidato il danno morale subito dagli eredi della vittima sulla base delle tabelle milanesi quantificandolo nella misura massima prevista ignorando il fatto che il giovane era economicamente autonomo e prossimo al matrimonio. Inoltre l'appellante chiede che tale risarcimento sia negato ai nonni della vittima. La corte accoglie parzialmente l'appello.
Danno da perdita del rapporto familiare e "famiglia nucleare". Relativamente al risarcimento del danno non patrimoniale la Corte ritiene irrilevanti la circostanza che GM. fosse economicamente autonomo e che fosse sul punto di sposarsi in quanto ai fini del risarcimento del danno da perdita del figlio/fratello è sufficiente l'esistenza del legame parentale della famiglia nucleare. La somma a titolo risarcitorio determinata dal Tribunale non va ricalcolata per questo motivo (che ha giustamente considerato la natura del legame tra la vittima e i congiunti, la gravità della colpa della conducente e l'intensità e durata delle sofferenze subite), ma in considerazione dell'accoglimento del primo motivo relativo alla corresponsabilità di entrambi i conducenti nell'incidente stradale. "Il gravame va invece accolto quanto ai nonni del defunto, posto che a prescindere dal fatto che le tabelle milanesi del 2008, in uso presso la Corte di Appello di Catania, non contemplavano i nonni tra i soggetti legittimati a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, va considerata in ogni caso quale circostanza ostativa la mancanza di deduzione e prova della convivenza, trattandosi di soggetti non appartenenti alla famiglia nucleare (cfr. Cass. 4253/2012, la quale ha condivisibilmente sottolineato che «il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di connivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno ai sensi dell'art. 2 Cost.»
E' opportuno in proposito richiamare i "Criteri orientativi della Tabella milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale", che a partire dall'Edizione 2009 affermano i seguenti criteri direttivi: " A seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l'Osservatorio propone infine anche un adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, secondo la seguente tabella (nella quale è stata inserita anche l'ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote), prevedente una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta)". la Tabella milanese Edizione 2014 riconosce al nonno per la perdita del nipote (così come per il fratello per la morte di un altro fratello) il danno nella forbice seguente:
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