Il medico può essere esente da colpe se il danno al paziente è una mera “complicanza”?
22 Luglio 2015
La vicenda. Una donna conveniva avanti al Tribunale di Roma due medici, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza a due interventi subiti agli occhi. Mentre il Tribunale rigettava la domanda attorea, la Corte d'appello accoglieva la pretesa risarcitoria della donna, nei confronti di uno solo dei convenuti, liquidando il danno in 35.000 euro. Il medico soccombente adiva, allora, la Suprema Corte, lamentando una violazione di legge, in riferimento all'art. 1176 c.c., oltrechè un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere sussistente la sua colpa professionale, sebbene la stessa fosse stata esclusa dai consulenti tecnici di ufficio.
Nessun deficit motivazionale. Il motivo è infondato. La Cassazione nell'affrontare la questione in esame ripercorre l'iter logico e motivazionale intrapreso dalla Corte d'appello, nel quale non riscontra nessuna delle censure prospettate dal ricorrente. Difatti, il Giudice territoriale aveva correttamente:
Nessuna rilevanza giuridica della “complicanza”. La Cassazione non rileva nemmeno la denunciata violazione dell'art. 1176 c.c., dal momento che la Corte territoriale ha accolto la domanda risarcitoria non in assenza di prova della negligenza colpevole del convenuto, bensì sul presupposto che spettasse al medico convenuto provare la propria diligenza e che tale prova non era stata fornita. Al medico convenuto – chiariscono gli Ermellini – per superare la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 1218 c.c., non basta dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri in quelle che clinicamente sono chiamate “complicanze”. Il peggioramento delle condizioni del paziente, rileva giuridicamente poiché:
Ciò che rileva giuridicamente, quindi, è se l'evento integri una causa non imputabile: «tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto».
In sintesi. Se la clinica definisce l'evento dannoso quale “complicanza”, ciò non è sufficiente a identificare una causa di non punibilità. Pertanto nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico:
Sulla base di tali argomenti, la Cassazione rigetta il ricorso. |