Il medico può essere esente da colpe se il danno al paziente è una mera “complicanza”?

Redazione Scientifica
22 Luglio 2015

Nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico: se il professionista dimostra di aver agito leges artis, va esente da responsabilità, non rilevando che il danno patito dal paziente possa rientrare nella categoria della “complicanza”; se, invece, il professionista non fornisce la prova predetta, non rileva che l'evento dannoso era in astratto imprevedibile ed inevitabile, dal momento che ciò che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto.

La vicenda. Una donna conveniva avanti al Tribunale di Roma due medici, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza a due interventi subiti agli occhi.

Mentre il Tribunale rigettava la domanda attorea, la Corte d'appello accoglieva la pretesa risarcitoria della donna, nei confronti di uno solo dei convenuti, liquidando il danno in 35.000 euro.

Il medico soccombente adiva, allora, la Suprema Corte, lamentando una violazione di legge, in riferimento all'art. 1176 c.c., oltrechè un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere sussistente la sua colpa professionale, sebbene la stessa fosse stata esclusa dai consulenti tecnici di ufficio.

Nessun deficit motivazionale. Il motivo è infondato. La Cassazione nell'affrontare la questione in esame ripercorre l'iter logico e motivazionale intrapreso dalla Corte d'appello, nel quale non riscontra nessuna delle censure prospettate dal ricorrente. Difatti, il Giudice territoriale aveva correttamente:

  1. riconosciuto, in base alle consulenze disposte in corso di causa, il nesso di causa tra l'operato del medico e i successivi interventi cui la paziente fu costretta a sottoporsi;
  2. presunto la colpa del medico ex art. 1218 c.c. e rilevato che tale presunzione non era stata superata dal convenuto medico;
  3. ritenuto irrilevanti le generiche affermazioni del consulente d'ufficio, secondo cui il danno patito dalla donna dovesse semplicemente essere ricondotto ad una “complicanza” (dal momento che il medico è esente da colpa solo se ha provato in concreto l'esatto adempimento della propria obbligazione e non è sufficiente la sussistenza di una causa di esclusione della colpa, astrattamente ipotizzabile).

Nessuna rilevanza giuridica della “complicanza”. La Cassazione non rileva nemmeno la denunciata violazione dell'art. 1176 c.c., dal momento che la Corte territoriale ha accolto la domanda risarcitoria non in assenza di prova della negligenza colpevole del convenuto, bensì sul presupposto che spettasse al medico convenuto provare la propria diligenza e che tale prova non era stata fornita.

Al medico convenuto – chiariscono gli Ermellini – per superare la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 1218 c.c., non basta dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri in quelle che clinicamente sono chiamate “complicanze”.

Il peggioramento delle condizioni del paziente, rileva giuridicamente poiché:

  1. se esso era prevedibile ed evitabile, si ascrive a colpa del medico;
  2. se esso non era evitabile, si identifica come causa non imputabile ex art. 1218 c.c.

Ciò che rileva giuridicamente, quindi, è se l'evento integri una causa non imputabile: «tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto».

In sintesi. Se la clinica definisce l'evento dannoso quale “complicanza”, ciò non è sufficiente a identificare una causa di non punibilità. Pertanto nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico:

  1. se il professionista dimostra di aver agito leges artis, va esente da responsabilità, non rilevando che il danno patito dal paziente possa rientrare nella categoria della “complicanza”;
  2. se, invece, il professionista non fornisce la prova predetta, non rileva che l'evento dannoso era in astratto imprevedibile ed inevitabile, rilevando solo se era prevedibile ed evitabile in concreto.

Sulla base di tali argomenti, la Cassazione rigetta il ricorso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.