Se fai guidare l'amico munito di foglio rosa sei comunque terzo trasportato e in caso di incidente hai diritto al risarcimento
22 Luglio 2016
Lezioni di guida. Una ragazza, neopatentata, decideva di far guidare la propria automobile all'amico, non ancora munito di patente ma di semplice foglio rosa. La lezione di guida “privata” aveva però esito infausto. La ragazza, pertanto, proponeva domanda di risarcimento danni derivanti dal sinistro stradale. I giudici di merito rigettavano la richiesta ritenendo che l'attrice «avesse voluto assistere l'amico in una simulazione di guida, assumendosene conseguentemente la responsabilità». Secondo questa impostazione, l'attrice da un lato non poteva fruire della copertura dell'assicurazione obbligatoria RCA e dall'altro non poteva pretendere alcun risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Chi si assume la responsabilità? L'attrice ricorreva allora in Cassazione. Censurava la pronuncia di seconde cure che l'aveva identificata quale «assistente alla guida» e non quale «terza trasportata», sulla base del fatto che tra l'attrice e il convenuto esistesse un rapporto di confidenza. I Giudici di merito hanno effettivamente errato, introducendo nel sistema una nuova figura, quella dell'assistente di guida, che, essendo in effetti normativamente inesistente, toglie qualsiasi possibilità circa il risarcimento dei danni patiti.
Il ricorso è pertanto fondato. La Corte Suprema cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello, la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «colui che, dotato di patente guida, affida una vettura in propria disponibilità a un soggetto dotato solo del cd. foglio rosa e su tale vettura sale, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato e l'affidamento della vettura di per sé non lo grava di cooperazione colposa nel caso in cui successivamente si verifiche un sinistro stradale per l'imperita condotta del guidatore affidatario». |