Lesioni subite dall'alunno durante una partita di calcio in orario scolastico: chi risponde?
22 Ottobre 2014
Durante una partita di calcio nelle ore scolastiche un alunno cade, ma il giudice della Corte d'Appello non individua a carico del personale scolastico nessuna omissione di vigilanza, né l'omissione di adozione - in via preventiva- di misure organizzative e disciplinari idonee a evitare una situazione di pericolo, configurando l'evento dannoso come imprevedibile e repentino.
App. Milano 18 giugno 2014, n. 2323
I fatti. I coniugi G. si rivolgono al Tribunale di Milano per ottenere dall'Istituto Comprensivo GR. il risarcimento dei danni subiti dal figlio minorenne durante una partita di calcio nelle ore scolastiche. Non avendo ottenuto l'accoglimento della domanda, G. Riccardo, ora maggiorenne, ricorre in Appello per veder riconosciuta la responsabilità esclusiva e/o concorrente per omessa vigilanza del personale scolastico ex art. 2048 e/o 2043 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2051 c.c. condannare l'Istituto e per esso il Ministero della Pubblica Istruzione, a risarcire i danni tutti patrimoniali, biologici e morali patiti che si indicano in complessivi €. 17.548,30. Il giudice respinge il ricorso.
Responsabilità del debitore. La Corte specifica che in difetto di elementi di valutazione da cui possa evincersi che l'appellante sia caduto, procurandosi lesioni, a seguito di un contrasto con altri giocatori, il caso in esame non può che inquadrarsi nell'ambito di previsione dell' art. 1218 c.c. Nell'ipotesi di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, in quanto con la domanda di iscrizione, e l' ammissione dell'allievo, si instaura un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, anche al fine di evitare che egli procuri danno a se stesso. Per quanto concerne la figura del “precettore” (dipendente dell'istituto), tra il medesimo e l'allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante, gravato del complessivo dovere di istruire ed educare, assume anche un obbligo specifico di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri anche da solo un danno alla persona (cfr. Cass. n. 9346/2002).
Esclusione di responsabilità. Nonostante la diversa qualificazione giuridica dell'azione rispetto a quella indicata dal Tribunale di Milano con riferimento all'art. 2048 c.c., anziché al 1218 c.c., la Corte concorda con il Giudice di primo grado in merito al rigetto della domanda risarcitoria. Il giudice, infatti, non rileva alcun elemento idoneo a fondare un addebito di culpa in vigilando, o di omissione di doverose e specifiche cautele di sorveglianza, nei confronti del personale docente al momento del sinistro. Secondo l'appellante agli insegnanti e alla scuola invece dovrebbe addebitarsi la scelta di un luogo inidoneo per lo svolgimento della partita, nello specifico l'area comunale consistente in un cortile lastricato sconnesso. Ma il giudice ritiene che né la scuola, né il personale scolastico si siano resi colpevoli d'imprudenza, data la natura della competizione (tra compagni di classe di una scuola media inferiore), non si trattava di un evento sportivo o agonistico per cui si rendesse necessario un terreno erboso regolamentare. Oltre alla repentinità dell'evento va considerato che la possibilità di una caduta, anche in assenza di azioni fallose, in una partita di calcio costituisce evento prevedibile, ma non certo concretamente prevenibile. In difetto di elementi idonei a fondare un positivo giudizio di culpa in vigilando, considerando che la vigilanza è stata svolta nella misura dovuta e che la scelta del terreno di gioco non è pertanto censurabile in relazione all'attività praticata, il giudice ravvisa il configurarsi di situazione tipica di esclusione di responsabilità: quella del caso fortuito in cui l'evento lesivo lamentato dall'appellante è da individuarsi nella condotta incauta dello stesso danneggiato. La corte pertanto non individua nemmeno una responsabilità ex art. 2051 c.c. e rigetta il ricorso.
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