Vaccinazione obbligatoria: nessuna responsabilità del medico (e nessun risarcimento) se il danno dipende dalla conformazione del nervo circonflesso

Redazione Scientifica
22 Ottobre 2015

Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non anche provare) la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile

Postumi permanenti. Una donna conveniva in giudizio l'A.s.l. per sentirla condannare al risarcimento del danno dovuta alla cattiva esecuzione di una vaccinazione obbligatoria.

Le Corti di merito rigettavano la domanda poiché «benché potesse ritenersi provato che l'iniezione aveva toccato e danneggiato il nervo circonflesso, nessuna responsabilità fosse ascrivibile all'A.s.l., avendo il medico somministrato il vaccino in maniera tecnicamente corretta e avendo il predetto nervo un andamento variabile da individuo ad individuo».

La donna ricorreva allora in Cassazione.

La ripartizione degli oneri probatori. La Suprema Corte spiega che i giudici di merito non hanno violato i principi in tema di responsabilità medica, soprattutto in riferimento alla ripartizione dell'onere della prova quando venga prospettata una ipotesi di responsabilità contrattuale medica. Invero, i giudici, una volta accertata l'esistenza del nesso causale tra la vaccinazione ed il danno riportato dalla paziente, hanno poi escluso una responsabilità colposa in capo al dottore, che si era attenuto ai protocolli per la localizzazione dell'iniezione e per le modalità nell'esecuzione della stessa. Pertanto, l'evento dannoso era stata ricondotto al caso fortuito, ovverosia all'andamento variabile del nervo circonflesso, circostanza quindi esterna alla sfera di controllo e prevedibilità del professionista.

Principio pacifico in sede di legittimità, e correttamente applicato dai giudici di merito nel caso in esame, è quello in base al quale «nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non anche provare) la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile» (Cass., n. 17143/2012).

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