DDL "concorrenza": il sentiero stretto

23 Febbraio 2015

Il Governo, nel Consiglio dei Ministri svoltosi la scorsa settimana, ha approvato il testo del DDL “concorrenza” che si occupa di assicurazione rc auto e di danno alla persona. Tra le molte disposizioni che riguardano aspetti amministrativi, contrattuali e di trasparenza del mercato, si ritiene opportuno dare evidenza al contenuto dell'articolo 7 che, se approvato, inciderà in modo sostanziale sul diritto al risarcimento del danno alla persona non solo nel contesto rc auto, ma anche in quello del danno alla salute da colpa medica, stante l'estensione al criterio risarcitorio della rc auto che l'art. 3 della Legge Balduzzi ha previsto al suo interno.

Novità in tema di assicurazione rca e di danno alla persona… Il Governo, nel Consiglio dei Ministri svoltosi la scorsa settimana, ha approvato il testo del DDL, ribattezzato “concorrenza”, che, in tanta parte, si occupa di assicurazione rc auto e di danno alla persona (dall'articolo 2 al 14, su un corpo di complessivi 42).

Tra le molte disposizioni che riguardano aspetti amministrativi, contrattuali e di trasparenza del mercato, si ritiene opportuno dare evidenza al contenuto dell'articolo 7 che, se approvato, inciderà in modo sostanziale sul diritto al risarcimento del danno alla persona non solo nel contesto rc auto, ma anche in quello del danno alla salute da colpa medica, stante l'estensione al criterio risarcitorio della rc auto che l'art. 3 della Legge Balduzzi ha previsto al suo interno.

L'articolo 7 è titolato «risarcimento del danno non patrimoniale» e si propone di apportare novità importanti al testo degli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni che disciplinano le tabelle di liquidazione del danno alla salute conseguente a sinistro stradale.

…alla luce dell'orientamento della Corte Costituzionale. La norma proposta dal Governo appare collocarsi nel solco tracciato dalla sentenza di recente resa dalla Corte Costituzionale, n. 235 del 16 ottobre 2014 (v. Legittimità costituzionale dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni in Ri.Da.Re), nella parte in cui ha ritenuto conforme alle regole dell'Ordinamento una tabella (quella delle lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 Cod. Ass.) che tracci dei parametri risarcitori di gran lunga inferiori alla consuetudine giurisprudenziale.

Si sa che tali norme, introdotte nel 2005 nel corpo del Codice delle Assicurazioni, disciplinano l'una (138) il danno da lesione di non lieve entità (nella scala biologica che va dal 10 al 100% di inabilità permanente) e l'altra (139) il danno da microlesione (da 1 a 9%), prevedendo sia la definizione di danno biologico, sia i criteri di elaborazione delle tabelle di compensazione monetaria per la lesione della salute.

Le problematiche. Due i temi che hanno sempre alimentato il dibattito in dottrina ed in giurisprudenza: l'uno attiene, come detto, al grave delta esistente tra i valori monetari previsti nella tabella di legge (oggi il raffronto è possibile solo per le lesioni lievi, mancando la tabella che attui l'art. 138) e la consuetudine della magistratura (che, con la tabella di Milano, compensa in danno in misura quasi doppia); l'altro spunto di confronto attiene al fatto che la tabella di legge non contiene, nel testo attuale, la liquidazione del danno morale che, quindi, resterebbe nella discrezionalità del giudice.

Le soluzioni del governo. Ebbene il testo dell'art. 7 approvato dal Governo, se convertito in legge, si propone di risolvere entrambe questi punti, lasciandoci una tabella che intende porsi con regime vincolante e non superabile dalla magistratura nemmeno a compenso del danno morale.

I passaggi che costituiscono la più importante novella agli artt. 138 e 139 Cod. Ass. portano infatti in questa direzione, prevedendo espressamente che «l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche».

L'intento è quello di escludere che qualunque componente soggettiva legata alla lesione del bene salute da sinistro stradale possa trovare compenso in misura superiore a quella prevista dalla tabella di legge, di fatto limitando il potere di valutazione discrezionale del giudice al valore tabellare ed al parametro di personalizzazione per le condizioni soggettive e per la sofferenza del leso, previsto in un incremento percentuale massimo del 40% (altra novità di rilievo) per le macro lesioni e del 20% per le micro.

Si è detto che la proposta di legge appare avviarsi lungo il sentiero tracciato dalla sentenza n. 235/2014 della Corte Costituzionale la quale ha riconosciuto valida la contrazione dei risarcimenti in un sistema di trattamento della vittima di sinistro stradale improntato ad una tutela privilegiata dei diritti, con particolare riferimento proprio alla risarcibilità del danno, vista non solo come entità monetaria, ma, più ampiamente e complessivamente, come impianto finalizzato alla certezza del ristoro ed alla sostenibilità economica del regime obbligatorio della copertura assicurativa.

L'ispirazione alla decisione della Corte ci pare, però, avere scavalcato gli argini contenitivi dell'impianto della Consulta nella parte in cui si vuole riferire un principio di integralità del danno anche alle lesioni di non lieve entità, pacificamente estranea al tracciato della 235/2014.

Premesso che la chiave di lettura potrà essere completa solo dopo che il Ministero competente avrà elaborato le tabelle per le lesioni di non lieve entità e sarà quindi possibile attingere ad un raffronto con il sistema risarcitorio di formazione giurisprudenziale oggi radicatosi nelle tabelle milanesi, ci limitiamo allo stato ad osservare che il nostro ordinamento, per come retto dalla tutela di valori primari e costituzionali (come la salute, la dignità della persona, la famiglia e l'espressione esistenziale dell'individuo), ha sempre generato le proprie tutele in un contesto endogiurisprudenziale.

Nascita e funzione della tabella di Milano. È la giurisprudenza che ha sempre tracciato le regole del diritto e della tutela della persona, attingendo a norme gerarchicamente superiori, come la Costituzione, le Direttive comunitarie e le costituzioni europee. La tabella milanese non costituisce, come ampiamente noto, una mera elaborazione empirica autogeneratasi nella mera consuetudine meneghina, ma è principalmente il terminale di un lunga esperienza di confronto e di sintesi che risale addirittura ai primi anni novanta, quando alcuni giudici del distretto decisero di rendere uniforme un criterio di compensazione del bene salute prima rimesso al mero arbitrio del giudice.

Da allora la tabella di Milano è prima diventata uno strumento di sintesi delle pur libere elaborazioni equitative dei magistrati del distretto, poi un terreno di dibattito ampio ed articolato fra tutti gli attori della materia (magistrati, togati ed onorari, avvocati ed assicuratori che compongono L'Osservatorio alla giustizia civile del tribunale), infine è divenuto lo strumento di valutazione empirica del danno alla persona di valenza nazionale, con funzione para-normativa, dopo le notissime decisioni della Corte di Cassazione del giugno 2011 nn. 12408 e 14402.

La nostra costruzione giurisprudenziale della tutela della salute, come ispirata ai dettami costituzionali e affinata dalla magistratura delle più alte Corti dello Stato, specie quando riferita a contesti di gravi compromissioni del bene e della libertà individuale (si pensi alla lesioni massimali con privazione delle principali funzioni vitali ed esistenziali della vittima), mal si presta ad essere compressa e schematizzata in formule normative rigide nelle quali la funzione di personalizzazione della magistratura sia costretta e limitata.

La ragione per la quale da dieci anni aspettiamo la emanazione della tabella per le lesioni di non lieve entità (prevista dall'art. 138 Cod. Ass.) non risiede tanto nella inerzia amministrativa degli esecutivi che negli anni si sono ben guardati dall'emanarla (lasciando così aperta la strada alla affermazione para-normativa della tabella del tribunale di Milano oggi divenuta nazionale), ma proprio nella difficoltà giuridica, sentita dagli uffici tecnici legislativi a ciò demandati, di trovare una sintesi tra compenso e diritto, che sottragga spazio alla discrezionalità del giudice nel valutare i casi più gravi.

È nella lesione grave che si dipana la complessità esistenziale dell'individuo, che diversamente subisce la privazione dei diritti primari, e la compressione in schemi rigidi si è sempre storicamente scontrata con il rifiuto della magistratura di sentirsi limitata nell'esercizio della sua valutazione discrezionale e della funzione di ricerca di equilibrio tra lesione e sofferenza soggettiva.

In attesa della normativa definitiva. Ove la novella proposta dal Governo si tramutasse in legge, la stessa dovrà passare l'esame di questa magistratura, non solo conservativa e gelosa del proprio ruolo primario di garante dell'individuo, ma anche ispiratrice dei principi che oggi consentono al nostro sistema di ritenere adeguatamente compensato il bene salute.

Ed il risultato di questa futura verifica di adeguatezza del dettato normativo è tutt'altro che scontato.

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