Responsabilità del gestore del servizio ferroviario e interessi compensativi nei debiti di valore

Redazione Scientifica
23 Febbraio 2017

Responsabilità del gestore del servizio ferroviario e liquidazione del danno da ritardo nei debiti di valore mediante interesse compensativi.

In tema di responsabilità del gestore del servizio ferroviario per i sinistri connessi all'esercizio del trasporto, il danneggiato deve allegare e provare di aver subito un danno che sia conseguenza della fruizione del servizio ferroviario, gravando, invece, sul vettore ferroviario l'onere di una prova liberatoria pressoché coincidente con quello stabilito dall'art. 2050 c.c., dovendo, in particolare, dimostrare l'avvenuta adozione di tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso. (Nella specie, il Trib. ha evidenziato che la condotta del borseggiatore, pur avendo costituito un indiscutibile fattore concausale dell'evento, non ha interrotto il nesso eziologico tra la ripartenza del treno con le porte aperte e la caduta dell'attrice sul marciapiede).

Nei debiti di valore, i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo: tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.