Olio sull’asfalto: se la velocità è eccessiva, la colpa è concorrente ed il risarcimento ridotto
24 Marzo 2017
IL CASO A causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia e da chiazze di olio, un uomo perde il controllo della sua autovettura ed urta il guard rail che, sganciandosi dalla struttura metallica, penetra nell'abitacolo della vettura procurandogli lesioni così gravi da determinare l'amputazione di entrambi i piedi. Il Tribunale di Cagliari accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Provincia di Cagliari, proprietaria del tratto di strada, riconoscendo però un concorso di colpa dell'uomo nella misura del 60% per l'accertata eccessiva velocità della sua autovettura e per la totale usura del pneumatico posteriore destro. La Corte d'Appello ridetermina il concorso di colpa attribuendolo nella misura del 60% alla Provincia, rigettando però la domanda risarcitoria relativa alle ulteriori spese mediche pregresse e future per difetto di idonea allegazione e prova. L'uomo adisce ora la Suprema Corte denunziando violazione dell'art. 2051 c.c.
NATURA OGGETTIVA E CASO FORTUITO La Cassazione chiarisce che, nonostante l'orientamento giurisprudenziale prevalente individui una responsabilità di tipo oggettivo a prescindere dalla verifica della colpa del custode (ex multis, Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2005 n. 15613 e Cass. civ., 27 novembre 2014 n. 25214), è radicato anche un indirizzo che prevede l'operatività della prova liberatoria del custode unicamente sul piano del nesso di causalità. Spetta dunque al custode dimostrare l'interruzione della sequenza eziologica, tra l'agire e l'eventum damni, «determinata da una causa sopravvenuta da sola sufficiente ad assorbire la efficienza produttiva del danno, qual è il “caso fortuito” declinato secondo le caratteristiche dell'evento imprevedibile ed inevitabile che assorbe integralmente la potenzialità lesiva ella cosa, generando autonomamente il danno»(Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011 n. 11016). La Suprema Corte enuncia dunque il seguente principio di diritto: «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento; tale responsabilità prescinde dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, con effetto liberatorio totale o parziale, anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2010 n. 8229).
DANNO DA PERDITA REDDITUALE FUTURA E ONERE DI ALLEGAZIONE La Cassazione ribadisce infine che il danno da perdita reddituale futura lamentato dal ricorrente, essendo un danno conseguenza, onera la parte che lo richiede ad assolvere gli oneri di allegazione e prova. Il danneggiato, nel caso di specie, non aveva prodotto nel giudizio di merito i cedolini della retribuzione e le dichiarazioni reddituali da cui evincere il decremento reddituale da proiettare nel futuro, non deducendo né provando l'aggravio in concreto nello svolgimento dell'attività svolta (Cass. civ., 5 febbraio 2013 n. 2644). La Corte afferma infatti che non esiste alcuna correlazione univoca tra accertamento della riduzione della capacità lavorativa specifica, oggetto di indagine medico legale, e danno patrimoniale futuro; nonostante la riduzione della capacità potrebbe dunque non determinarsi alcun danno patrimoniale (Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2008 n. 1690). La riduzione percentuale della liquidazione risarcitoria del danno biologico e del danno emergente per spese mediche è conseguenza necessaria dell'attribuzione al danneggiato del concorso causale.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle rifusione delle spese del giudizio di legittimità. |