L’invito alla negoziazione assistita può essere contenuto nell’atto di citazione?

Antonino Barletta
23 Maggio 2016

L'invito alla negoziazione assistita può essere contenuto nello stesso atto di citazione? Per ipotesi: l'attore da un lato invita preliminarmente la controparte alla stipula dell'accordo di negoziazione assistita e contestualmente cita a comparire, assegnando un termine complessivo che tenga conto di quanto previsto dal d.l. n. 132/2014 e del termine ex art. 163 bis c.p.c.?

L'invito alla negoziazione assistita può essere contenuto nello stesso atto di citazione? Per ipotesi: l'attore da un lato invita preliminarmente la controparte alla stipula dell'accordo di negoziazione assistita e contestualmente cita a comparire, assegnando un termine complessivo che tenga conto di quanto previsto dal d.l. n. 132/2014 e del termine ex art. 163-bis c.p.c.?

Come noto, l'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita dovrebbe essere effettuato in previsione della successiva proposizione di una domanda risarcitoria per danni da circolazione di veicoli e natanti: a norma dell'art. 3, d.l. n. 132/2014 tale invito deve essere formulato da parte di «chi intende esercitare in giudizio un'azione». D'altro canto, l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita (che si considera conseguito anche in caso di mancata adesione all'invito o espresso rifiuto prestato entro trenta giorni) costituisce condizione di procedibilità (e non condizione di proponibilità) della domanda, il cui avveramento deve sussistere e deve poter essere verificato dal giudice alla prima udienza.

Pertanto, la modalità di presentazione dell'invito alla negoziazione simultanea all'esercizio dell'azione – per quanto non corrispondente a quella espressamente contemplata dal legislatore – non dovrebbe di per sé comportare alcuna controindicazione.

Nel fissare la prima udienza da indicare in citazione, occorre aver cura di osservare non solo i termini di trenta giorni per l'adesione all'invito, bensì anche i trenta giorni minimi o i diversi termini offerti per l'espletamento della negoziazione in caso di adesione all'invito (art. 2, comma 2, lett. a), d.l. n. 132 del 2014), da sommare ai termini dilatori di cui all'art. 163-bis c.p.c. Giacché i termini a comparire devono essere riservati esclusivamente all'organizzazione della difesa da parte del convenuto.

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