La legittimazione passiva della struttura sanitaria in caso di danni riferibili a prestazioni mediche in regime intramoenia dei dipendenti

Antonino Barletta
23 Novembre 2015

Laddove possa trovare applicazione il foro del consumatore come stabilito da Cass.n. 27391/2014, stante il contratto di cura libero professionale stipulato in regime intramoenia tra medico e paziente, sussiste, oltre a quella del medico inadempiente, anche la responsabilità solidale dell'ente sanitario pubblico datoriale presso il quale l'intervento è stato effettuato? Oppure esso ente, qualora del tutto estraneo all'evento dannoso, è privo di legittimazione passiva nonostante che il fatto si sia verificato all'interno della sua sede, nell'esecuzione di una prestazione sanitaria comunque prevista dal S.s.n.?

Laddove possa trovare applicazione il foro del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u).d.lgs. n. 206/2005) come stabilito da Cass., sez. VI, ord., 24 dicembre 2014, n. 27391, stante il contratto di cura libero professionale stipulato in regime intramoenia tra medico e paziente, sussiste, oltre a quella del medico inadempiente, anche la responsabilità solidale dell'ente sanitario pubblico datoriale presso il quale l'intervento è stato effettuato? Oppure esso ente, qualora del tutto estraneo all'evento dannoso, è privo di legittimazione passiva nonostante che il fatto si sia verificato all'interno della sua sede, nell'esecuzione di una prestazione sanitaria comunque prevista dal S.s.n.? Quale rilievo può assumere la considerazione che l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 158/2012, convertito in l. n. 189/2012, ha regolato il rapporto intramoenia, restando tale attività, pur se prestata in regime libero professionale, finalizzata al raggiungimento dello scopo istituzionale che è quello della cura della salute pubblica in esecuzione dell'art. 32 Cost.?

Come è già stato rammentato nel quesito, la pronuncia della Cass., sez. VI, ord., 24 dicembre 2014, n. 27391 ha sancito l'applicabilità del foro del consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005 nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità della struttura sanitaria del Servizio sanitario nazionale (convenzionata) nell'esecuzione della prestazione sanitaria e medica in regime intramurario. In tale occasione la Cassazione ha compiuto alcune importanti osservazioni a proposito del fatto che:

  • il rapporto con l'utente per l'espletamento di prestazioni aggiuntive a pagamento (e non a carico del S.s.n.) deve necessariamente considerarsi su base unitaria ;
  • nell'ambito di tale rapporto la struttura sanitaria si pone direttamente nei confronti dell'utente come “professionista”.

Tale ricostruzione pone il tema specifico della responsabilità della struttura sanitaria per prestazioni medico-sanitarie intramoenia al di fuori del regime applicabile alle prestazioni a carico del S.s.n., per le quali, dopo l'entrata in vigore del c.d. decreto Balduzzi, si ripropone la questione della qualificazione in termini extracontrattuali o in termini contrattuali (c.d. “da contatto”) e in cui la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere a norma dell'art. 1228 c.c..

In ispecie, nel caso di attività professionali rese intramoenia il titolo di responsabilità della struttura sanitaria è riferibile alla sussistenza di un vero e proprio contratto medico-sanitario (cfr. A. Barletta, Prestazioni sanitarie in regime intramoenia: il foro del consumatore è applicabile alla struttura sanitaria pubblica, in Ri.Da.Re).

Pertanto, non assumono rilievo le circostanze che tali attività vengano effettuate nell'ambito della stessa struttura sanitaria, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e nemmeno la loro riferibilità al rapporto datoriale con il medico o il fatto che i servizi resi a pagamento siano o meno previsti dal S.s.n.

Conseguentemente, ove la domanda di risarcimento sia fondata sul contratto avente ad oggetto l'espletamento di “servizi aggiuntivi” a pagamento, la legittimazione passiva della struttura sanitaria in relazione alle suddette prestazioni mediche e sanitarie non può mai essere esclusa a priori.

Le uniche questioni che possono essere intraviste in relazione a tali ipotesi di responsabilità concernono, invece, ad es., la prova della sussistenza del suddetto contratto e la riferibilità del danno ai “servizi aggiuntivi”.

Il carattere “unitario” del rapporto instaurato con l'utente suggerisce, infine, che la struttura sanitaria e il medico rispondano in solido in sede di risarcimento, rendendosi, solo ai fini interni, necessario stabilire le quote di responsabilità effettivamente imputabili a ciascuno dei responsabili.