Vizi della procura alle liti ed i rimedi processuali: gli effetti “devastanti” della procura non valida nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
24 Febbraio 2017
Opposizione a decreto ingiuntivo. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente propone opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 7.236,93, oltre interessi e spese. Conviene pertanto in giudizio l'asserito creditore, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituisce il convenuto opposto, eccependo, pregiudizialmente, la nullità dell'atto introduttivo per l'inesistenza di una valida procura ed instando, in subordine, per la conferma del decreto impugnato.
Il conferimento della procura alle liti. Secondo quanto dispone l'art. 83, comma 3, c.p.c., la procura speciale alle liti, può essere apposta anche in calce o a margine degli atti processuali ivi elencati; la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato, purché congiunto all'atto cui si riferisce. Nel caso di specie, poiché a margine della prima pagina dell'atto di citazione, compaiono esclusivamente un timbro riportante la ragione sociale e l'indirizzo della società opponente, con alcune sottoscrizioni nella parte inferiore, il Tribunale ha ritenuto che il patrocinatore dell'attore opponente non fosse munito di valida procura.
Quali sono le conseguenze di una procura inesistente? I vizi della procura possono essere ripartiti in tre categorie: 1) procura correttamente rilasciata ma non prodotta in giudizio: ai sensi dell'art. 182, comma 1, c.p.c., il giudice invita la parte a produrre in giudizio l'atto mancante; 2) procura alle liti correttamente prodotta in giudizio, ma affetta da un vizio di nullità: ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., il giudice deve assegnare alla parte un termine perentorio per la rinnovazione della stessa, così dando la possibilità di sanare il vizio con efficacia ex tunc; 3) mancato rilascio della procura, ovverossia quando la procura non risulta richiamata o menzionata nell'atto di parte e non viene depositata neppure con la costituzione in giudizio: l'atto è insanabilmente nullo e, quindi, insuscettibile di produrre qualsiasi effetto giuridico. Del resto, ai sensi dell'art. 125, comma 2, c.p.c., la procura al difensore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
E l'opposizione a decreto ingiuntivo? La mancanza della procura priva l'opposizione di un presupposto indispensabile, ripercuotendosi sull'intera attività processuale. Consegue, pertanto, che l'atto di citazione in opposizione non è idoneo ad evitare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. |