Vendita annullata. Il promissario acquirente va risarcito?
29 Luglio 2015
Nella ipotesi di responsabilità precontrattuale, il danno è costituito dalle spese o altre perdite subite a causa delle inutili trattative e nella perdita dei vantaggi per la mancata conclusione di altre favorevoli occasioni contrattuali; mentre, nella responsabilità contrattuale il danno consiste nella perdita che il soggetto avrebbe evitato e dal vantaggio economico che avrebbe conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. (Nella specie, il Trib. ha rigettato la domanda risarcitoria dei promissari acquirenti, precisando che gli asseriti pregiudizi – quali l'aver “svenduto” la propria abitazione e vissuto poi in affitto – erano effetto di una libera scelta e non di lesione dell'interesse negativo né positivo, a fronte del recesso dall'impegno verbale di cessione dell'immobile, ossia in mancanza del necessario contratto scritto). |