Le tabelle di Milano come criterio di riferimento per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale
24 Luglio 2015
Nella liquidazione del danno biologico, l'uniformità di trattamento di casi analoghi viene garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale deve riconoscersi in applicazione dell'art. 3 Cost. valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo non sussistano concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono. |