Può il Giudice disporre la mediazione in riferimento alla domanda di risarcimento del danno alla salute?

Redazione Scientifica
24 Settembre 2015

Il giudice del tribunale di Verona, trovatosi a decidere rispetto ad una domanda riguardante una controversia in materia di diritti reali (soggetta a mediazione obbligatoria) e alla connessa domanda risarcitoria indeterminata nel quantum, per la lesione del diritto alla salute (non soggetta né a mediazione né a negoziazione assistita obbligatoria), ha deciso, non di predisporre la separazione delle domande, bensì di disporre per entrambe il procedimento di mediazione.

Un'area, tre proprietari. Un cortile veniva trasformato, da uno dei suoi comproprietari, in parcheggio. Gli altri proprietari agivano, quindi, in giudizio chiedendo il ripristino dello status quo.

Gli attori chiedevano, inoltre, il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, avendo dovuto modificare le loro abitudini di vita a causa della condotta del convenuto comproprietario.

Due domande, due procedure di risoluzione. Il Giudice veronese, analizzando la fattispecie sottopostagli, ha rilevato che :

  • la prima domanda, riguardando una controversia in materia di diritti reali, è soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D. lgs., n. 28/2010;
  • la seconda domanda, attinente alla lesione del diritto alla salute degli attori, non è, invece, soggetta a mediazione obbligatoria. Ed essendo indeterminata nel quantum, non è nemmeno soggetta a negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3, comma 1, D.l. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014.

Prima facie, il Giudice dovrebbe optare per la separazione della domanda risarcitoria, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione in riferimento alla domanda vertente sul diritto di comunione. Ma – come chiarito dal Tribunale di Verona - «tale soluzione rischierebbe di compromettere ab origine la prospettiva conciliativa, poiché le parti si troverebbero a trattare di una parte solamente della complessiva controversia tra loro pendente».

La “particolare” decisione. «Per ovviare a tale inconveniente» - chiarisce il giudice di merito – «è opportuno demandare alla mediazione anche la controversia sul danno». Dunque, oltre a fissare il termine di 15 giorni per presentare l'istanza di mediazione in relazione alla controversia sul diritto di comunione, il giudice «dispone la mediazione sulla controversia risarcitoria fissando a tal fine alla parti il medesimo termine».

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