Il risarcimento del danno non patrimoniale in Slovenia tra case law e (future) tabelle di liquidazione
25 Gennaio 2016
Le fonti normative
La Slovenia non ha un unico Codice civile come l'italia, ma più leggi settoriali corrispondenti a grandi linee ai singoli Libri del Codice civile italiano: legge sulle successioni – ZD, legge sui rapporti matrimoniali e sulla famiglia ZZZRD, codice dei diritti reali – SPZ, codice delle obbligazioni – OZ, legge sul diritto societario ZGD con le relative novelle; le leggi non vengono indicate con numero e data come in Italia, ma tramite abbreviazioni delle loro denominazioni, indicando la sola G.U. di pubblicazione. Per quanto concerne i fatti illeciti e la responsabilità extracontrattuale, nonché i danni derivanti da incidenti stradali, le norme principali di riferimento si rinvengono nel Codice delle obbligazioni – Obligacijski zakonik OZ e nella Legge delle assicurazioni – ZOZP-UPB3. Quale normativa speciale occorre, inoltre, citare la Legge in materia di responsabilità civile auto e navigazione, sia aerea che marittima (Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu – ZOZP), la quale ha recepito, oltre alla precedente normativa comunitaria in materia di assicurazioni RC Trasporti da ultimo la Dir. 2005/14/CE, 11 maggio 2005 di modifica delle Dir. 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e della Dir. 2000/26/CE (GUCE n. 149 dd. 11 giugno 2005, p. 14). Per quanto concerne il Codice delle obbligazioni – OZ questo prevede all'art. 131 il principio generale, secondo il quale:«Chiunque provoca ad altri un danno, ha l'obbligo di risarcirlo, se non prova, che il danno è stato provocato senza sua colpa». Per le attività pericolose il secondo comma del medesimo articolo dispone una responsabilità oggettiva secondo quale «Per il danno provocato da beni o attività che comportano un maggiore pericolo di danno per l'ambiente circostante, la responsabilità sussiste indipendentemente dalla colpa» Inoltre, «per il danno indipendentemente dalla colpa si risponde anche negli altri casi previsti dalla legge». L'unica prova contraria per tale colpa oggettiva è la prova della mancanza del nesso causale (art. 149 OZ). Il danno viene definito dall'art. 132 OZ come segue:«Il danno è la diminuzione patrimoniale (danno normale) [id est danno emergente], l'impedimento di accrescimento del patrimonio (perdita di utili) [id est lucro cessante], ma anche le lesioni alla persona o la sofferenza psichica o la paura [id est danno morale] provocata ad altri nonché la lesione dell'immagine della persona giuridica (danno non patrimoniale)». Quindi, si tratta di fattispecie identica a quella italiana nei suoi aspetti generali. L'articolo più importante, per quel che ci interessa nell'ambito della mobilità transfrontaliera e relativa conseguenze in materia di responsabilità extracontrattuale e danno non patrimoniale è sicuramente l'art. 154 OZ per quanto concerne la responsabilità per incidenti provocati da veicoli a motore («Nell'ipotesi di incidente provocato da veicoli a motore, con responsabilità esclusiva di un solo titolare del mezzo, si applicano le disposizioni in materia di responsabilità per colpa. Nel caso di responsabilità reciproca, ogni titolare risponde per tutto il danno provocato, proporzionalmente al proprio grado di colpa. Se non vi è colpa di alcuno di essi, i possessori dei mezzi rispondono in parti uguali, salvo che per equità non venga disposto diversamente. Se per il danno subito da altri rispondono integralmente o parzialmente due possessori di veicoli a motore, la loro responsabilità è solidale»). Le fonti in materia di RC Auto
La legge slovena in materia di RC auto e navigazione (ZOZP) prevede istituti analoghi a quelli italiani, visto il recepimento delle comuni direttive europee. Così ai sensi dell'art. 19 ZOZP i massimali minimi di garanzia sono definiti come segue:
Anche in Slovenia in seguito alle modifiche di tali importi ai sensi dell'art. 1 della Seconda Dir. 84/5/CEE vengono adeguati anche gli importi di cui sopra con provvedimento del Governo sloveno. Tale modifica vale anche per le parti non utilizzate delle citate somme. L'art. 20 ZOZP, al pari della normativa italiana, prevede il c.d. Risarcimento diretto con azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione del danneggiante-responsabile civile e la Compagnia assicurativa risponde dei danni in solido con gli altri responsabili. Con l'art. 20.a ZOZP la richiesta stragiudiziale viene procedimentalizzata con un termine di 90 giorni in cui l'Assicurazione a fronte della domanda del danneggiato:
Se l'Assicurazione non invia l'offerta di cui alla prima ipotesi, è morosa. Per quanto concerne l'elemento straniero, il danneggiato che richiede il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 42.a ZOZP, cioè contro il domiciliatario della Compagnia assicurativa di altro Stato membro con medesime modalità di risposta di cui sopra (art. 42.č ZOZP), può avviare le procedure contro l'assicurazione straniera nello Stato di propria residenza o sede. Le funzioni che esercita in Italia l'UCI sono garantite in Slovenia dall'Associazione delle assicurazioni slovene – Slovensko zavarovalno združenje. La perizia medico-legale
Per quanto concerne le perizie mediche, nella prassi stragiudiziale queste vengono disposte dalle Assicurazioni solo in casi di rilevante gravità, per cui né per le lesioni c.d. micropermanenti né per quelle immediatamente superiori. Del pari non è uso tra le parti danneggiate il ricorso a perizie medico-legale, ma la sola presentazione all'Assicurazione della documentazione medica inerente le cure a cui il danneggiato si è sottoposto. In sede giudiziale è prevista la sola consulenza medica d'ufficio , a mezzo consulente nominato dal giudice, ma il Codice di rito (ZPP) non prevede consulenti di parte, osservazioni sulla bozza della CTU et similia come in Italia, ma il mero conferimento dell'incarico giudiziale, il deposito della perizia e successivo termine per osservazioni delle parti. Per cui la consulenza medica di parte può essere introdotta nel processo solo quale prova scritta o testimoniale a mezzo del consulente tecnico di parte. Danni da lesione del bene salute
La liquidazione del danno alla persona tiene conto, nel computo del danno, dei parametri dell'articolo 179 OZ cioè
In particolare, la liquidazione del danno non patrimoniale, è caratterizzato da un forte risvolto equitativo della liquidazione, in quanto, pur partendo come in Italia dal potere del giudice di parametrare il danno al singolo caso in esame, non ha portato a quel sviluppo ulteriore di individuazione di parametri certi di riferimento quali le tabelle milanesi. Il danno non patrimoniale viene definito e liquidato come segue con parametri equitativi (art. 179 OZ):«Per le sofferenze derivanti da lesioni personali, per le sofferenze psichiche derivanti dalla riduzione della attività vitali, per il danno estetico, lesione del buon nome e dell'onore o per la limitazione della libertà o di un diritto della personalità o per morte del prossimo congiunto e per la paura (danno morale) il danneggiato ha diritto, se le circostanze del fatto-sinistro lo giustificano, specie il grado di dolore e della paura nonché la loro durata, un equo risarcimento pecuniario indipendentemente dal risarcimento del danno patrimoniale, anche se non vi è alcun danno patrimoniale. L'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale dipende dall'importanza del bene leso e del fine di tale risarcimento, non deve però supportare tendenze non conformi con la sua natura e con il suo fine». La ripartizione liquidativa del danno non patrimoniale è quella del danno morale, definito in sloveno come paura('strah'). Questa viene poi distinta tra danno morale primario ('primarni strah') e danno morale secondario ('sekundarni strah'). Il primo concerne nella paura a cui il danneggiato è sottoposto nell'immediatezza del fatto/sinistro; il secondo concerne invece nella paura protratta nel tempo, la cui liquidazione non è così automatica come nel caso del danno morale italiano, ma deve essere suffragata da idoneo materiale probatorio, anche a mezzo presunzioni, logicamente gravi, precise e concordanti. È prevista anche la liquidazione del danno futuro con una valutazione prospettica di probabilità ai sensi dell'art. 182 OZ, se in base al normale decorso delle cose è certo, che il danno permarrà anche in futuro. Al fine di supportare i giudici nella giusta liquidazione delle lesioni personali, la Corte suprema della Repubblica di Slovenia ha reso operativo un sito della giurisprudenza di tutti i tribunali sloveni, con pronunce materialmente collegate alle varie parti del corpo umano (http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/nepremozenjska_skoda/ ). Tale sistema di case law in base ad una recente analisi della giurisprudenza presenta i seguenti parametri di riferimento: 1) Ammontare del risarcimento del danno
2) Per quanto concerne la “categorizzazione” delle lesioni, in base alla c.d. categorizzazione Fisher vengono definiti i seguenti insiemi di lesioni:
La liquidazione del singolo caso specifico è quindi parametrata in relazione a precedenti analoghi trattati dalla giurisprudenza delle corti slovene. Il danno da morte del prossimo congiunto è disciplinato dall'art. 180 OZ il quale dispone che in caso di morte, il tribunale può riconoscere ai stretti familiari (coniuge, figli e genitori) «un equo risarcimento pecuniario per le loro sofferenze psichiche». Parimenti nel caso di grave invalidità del prossimo congiunto ai medesimi soggetti legittimati. Sono ammessi al risarcimento anche i fratelli e le sorelle, se tra il defunto ovvero il danneggiato esisteva una comunità di vita a lungo termine. È interessante che tale articolo ammette il risarcimento anche al convivente more uxorio, che in Slovenia viene equiparato al coniuge anche ai fini successori se vi è stata convivenza per un determinato periodo, non stabilito dalla legge (con le recenti modifiche legislative, attualmente sottoposte al vaglio costituzionale, tali diritti vengono integralmente equiparati tra coniugi e conviventi more uxorio). Anche in questo caso però è necessaria la dimostrazione, come per i fratelli e le sorelle, di una comunità di vita a lungo termine. Per quanto concerne, però, l'ammontare il quantm del danno riconoscibile, la giurisprudenza slovena si attesta su parametri bassi rispetto a quelli italiani pari a:
È differente, in quanto più limitativo rispetto ai principi italiani in materia, anche il diritto degli eredi iure successionis in caso di morte del prossimo congiunto (art. 184 OZ), ove in caso di danno non patrimoniale gli eredi subentrano nei diritti del defunto solamente nel caso di antecedente sentenza passata in giudicato o accordo scritto. Alle stesse condizioni tale diritto può essere oggetto di cessione, compensazione o esecuzione. Prescrizione
Per quanto concerne la prescrizione gli istituti, essa è analoga a quella italiani, ma – come vedremo – vi sono rilevanti differenze in materia di termini, interruzione della prescrizione e relative modalità interruttive nonché computo del termine a quo della medesima.
Interruzione della prescrizione
In materia di interruzione della prescrizione la differenza più rilevante attiene all'inefficacia della mera richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata (art. 368 OZ) in quanto in Slovenia è necessario a tal fine o il riconoscimento del debito da parte del responsabile o dell'assicurazione, anche per facta concludentia, oppure l'azione giudiziale. Così l'art. 364 OZ dispone che la prescrizione si interrompe, quando il debitore riconosce il debito, non solo a mezzo dichiarazione, ma anche indirettamente, per esempio con il pagamento di un acconto, degli interessi o con la costituzione di una garanzia. Ai sensi dell'art. 365 OZ la prescrizione si interrompe con il deposito dell'atto di citazione e con ogni altra azione del creditore avanti al tribunale o altro organo competente per l'accertamento, la costituzione di garanzia o l'escussione del credito. Nel caso in cui il creditore rinunci alla domanda oppure rinunci a tale atto, la prescrizione si ha per come non interrotta (art. 366 OZ). Lo stesso vale nel caso in cui la domanda del creditore sia stata dichiarata inammissibile oppure rigettata oppure se l'ottenuto o eseguito atto esecutivo o cautelare sia stato annullato. Nell'ipotesi di dichiarata incompetenza del tribunale adito o di altra pronuncia non attinente il merito, l'interruzione ha efficacia sin dal primo atto giudiziale interruttivo, se il creditore entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza propone una nuova azione (art. 367 OZ). Lo stesso vale in caso di nomina del predecessore e di eccezione di compensazione nonché nel caso in cui il tribunale inviti il creditore ad agire in sede contenziosa ai fini dell'accertamento del credito. Per quanto concerne i sistemi alternativi di soluzione delle controversie, anche la Slovenia ha adottato una legge in materia di mediazione (ZARSS G.U. Rep. slovena n. 97/2009), ove la mediazione viene posta in essere direttamente presso i tribunali da mediatori (solitamente giudici di altri settori , notai o avvocati), mentre non si è sviluppata l'altra ipotesi prevista dalla legge slovena (ed ampiamente presente in Italia per il mezzo delle Camere di Commercio) di agenzie di mediazione private, esterne a quelle istituzionali dei tribunali. La mediazione non è prevista quale condizione di procedibilità ed è attivata su base volontaria oppure su invito del giudice al cui ruolo è iscritta la causa, specie in caso di più cause riunite o connesse. La mediazione è gratuita per le cause in materia di diritto di famiglia e di lavoro, a titolo oneroso nelle cause tra imprese o societarie, mentre per le altre cause le spese per le prime tre ore di mediazione sono a carico del bilancio dello Stato. La mediazione non è ammessa per le cause previdenziali. Per quanto concerne i costi processuali, il contributo unificato è a scaglioni ed è solitamente superiore a quello italiano a parità di valore della causa, mentre le tariffe forensi sono inferiori dal 20% al 100%, dipende dall'attività posta in essere, specie per le cause di minor valore, mentre si quasi allineano a quelle italiane per le cause di valore rilevante. |