Dibattito sulla proposta tabellare del Gruppo Quattro dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano in merito al danno terminale
25 Gennaio 2017
Premessa terminologica: i nomi
Un'idea è espressa da parole e, affinché essa sia chiara e distinta, deve incarnarsi in un lessico non equivoco. Ecco perché il primo merito delle conclusioni raggiunte da Gruppo Quattro dell'Osservatorio di Milano è quello di indicare con il nome unico di danno terminale tutte le fattispecie che riguardano quelle tipologie di nocumenti risarcibili che la vittima patisce al momento del decesso per un fatto illecito altrui. La babele delle denominazioni è sintomo, a monte, di incertezza dei concetti ed è causa, a valle, della confusione delle lingue che si parlano nei tribunali: danno biologico terminale, danno catastrofale, danno da agonia, danno da morte, danno tanatologico, danno da perdita di vita e si potrebbe continuare. Dopo Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015 n. 15350, chiare sono le distinzioni di seguito riportate. a) La perdita della vita in sé non dà luogo a un danno risarcibile in capo alla vittima. Il danno risarcibile è infatti una conseguenza dell'illecito e non la lesione del bene. Un simile diritto, inoltre, sorgerebbe quando il suo titolare non esiste più e l'ordinamento tutela il bene vita in altri modi (es. perseguendo e punendo chi, anche solo per colpa, ne provochi la fine). b) La perdita della vita fa sorgere invece in capo ai prossimi congiunti un danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale, già da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza e contemplato nelle Tabelle del Tribunale di Milano. c) La consapevolezza della vittima dell'ineluttabile approssimarsi della sua morte per causa dell'atto illecito determina, purché sia data dimostrazione della sopravvivenza cosciente per un apprezzabile lasso di tempo, un danno risarcibile. L'assunto di cui al punto a) esilia dal diritto positivo le espressioni danno tanatologico, danno da perdita della vita o danno da morte; quello di cui al punto b) convalida e riafferma la legittimità della categoria del danno da perdita del congiunto e del rapporto parentale; quello infine di cui al punto c) assorbe in sé, sotto il nome di danno terminale, qualsiasi nocumento collegato alla lucida agonia della vittima. È di quest'ultimo tipo di danno che si è occupato il Gruppo Quattro dell'Osservatorio di Milano, redigendo una proposta di tabella per la sua liquidazione. Premessa metodologica: la natura convenzionale della proposta del Gruppo Quattro
La convenzione, intesa quale scelta razionale condivisa dai più, fonda almeno due profili importanti del concetto di danno terminale, che saranno analizzati in seguito: la durata della sopravvivenza cosciente e i criteri di liquidazione. E la stessa elaborazione del Gruppo Quattro altro non è, in fin dei conti, se non la proposta di un modello convenzionale di liquidazione del danno terminale. La natura convenzionale di questi snodi va sempre ricordata, per evitare di confondere soluzioni di buona pratica giuridica con verità assolute. Ma deve al contempo affermarsi con forza che quella stessa natura convenzionale, alla quale la proposta del Gruppo Quattro dà concretezza, garantisce il sistema dalle derive di un approccio inteso a frazionare, distinguere e risarcire in via autonoma singoli stati negativi della persona: strada questa all'un tempo vana, perché pretende di scomporre la complessiva realtà psicofisica che chiamiamo persona in parti ex se analizzabili, come se fosse un mero meccanismo; e pericolosa, perché fonte di ogni possibile diseguaglianza derivante dalle posizioni soggettive dei singoli interpreti. Proprio contro tale impostazione e a tutela di evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici si posero i principî affermati dalle note sentenze di San Martino, nel cui solco si colloca integralmente anche lo studio e la ricerca del Gruppo Quattro. La tabella elaborata dal Gruppo Quattro, a ben vedere, colma una lacuna delle Tabelle del Tribunale di Milano, che, a oggi, non coprono il danno terminale. Questo vuoto, d'altra parte, esisteva non già per mero caso, ma perché non v'era ancora una ricognizione definitiva delle tipologie di nocumenti non patrimoniali ristorabili afferenti alla morte della vittima di un illecito. Stabilizzato il quadro teorico (da ultimo Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015 n. 15350 citata), il lavoro del Gruppo Quattro ha il merito di completare il sistema sul piano operativo, mettendo a disposizione degli interpreti uno strumento concreto per raggiungere una auspicabile – e a oggi del tutto inesistente - uniformità di metodi di liquidazione. Struttura della fattispecie
Il danno terminale è con sufficiente esattezza definibile come nocumento patito da chi assista coscientemente alla sua stessa morte, con la consapevolezza, cioè, di essere ormai prossimo a una imminente e indifferibile fine biologica. Esso, dunque, assorbe e unifica in sé qualsiasi effetto nocivo non patrimoniale correlato all'agonia. È così proposta una definizione onnicomprensiva del concetto di danno terminale, in linea con l'indirizzo generale già (ri)affermato dalle sentenze di San Martino. Qualsiasi peculiarità del singolo caso concreto, dunque, non dovrà mai dare luogo alla nascita di nuove categorie, ma avrà rilievo, nei limiti in cui il profilo esaminato sia pregnante, ai fini della liquidazione, in particolare per l'attuazione della c.d. personalizzazione del danno, sulla quale si tornerà infra.
La proposta del Gruppo Quattro è di fissare al centesimo giorno il confine esterno del danno terminale: oltre questo termine, il nocumento è ricondotto al già noto danno biologico temporaneo e corrispondentemente, sul piano della liquidazione (sul quale si tornerà), il centesimo giorno vale la somma convenzionale di € 98,00, in coerente raccordo col valore minimo di € 96,00 dato dalle Tabelle del Tribunale di Milano a un giorno di invalidità temporanea assoluta. La scelta del limite dei cento giorni è ragionevole e condivisibile. Innanzitutto, perché la preponderante parte dei casi di danno terminale trattati dai tribunali è di gran lunga inferiore a cento giorni ed è dunque presumibile che molto raramente si raggiungerà quel confine. In secondo luogo, perché una estensione ulteriore farebbe perdere al nocumento la sua essenza, che è quella di un improvviso e incontenibile terrore dinanzi alla morte, che, per sua natura, non può che tendere a decrescere col tempo, il cui passare obbligatoriamente stempera e annacqua l'imminenza del trapasso e può addirittura far risorgere speranze di sopravvivenza. In definitiva, un limite inferiore esporrebbe al rischio di non includere nel danno terminale un numero via via più significativo di casi concreti, mentre un limite superiore perderebbe attinenza col fenomeno studiato. Se poi si aggiunge che, come si è già accennato, il limite dei cento giorni è coerentemente usato in una tabella con valori decrescenti congrui e armonicamente collegati al valore del singolo giorno di invalidità temporanea, può considerarsi la tabella come un più che valido punto di equilibrio fra gli interessi in gioco. Non è prefissato un termine, per così dire, dilatorio, ossia un periodo di tempo minimo di coscienza prima del quale escludere il danno terminale. Questo non significa che esso possa non esservi, perché si ribadisce che, laddove dell'agonia non via sia consapevolezza – ed essa, per essere reale, implica un tempo nel quale manifestarsi – non v'è danno risarcibile. Significa, invece, che la verifica del sorgere e maturare della consapevolezza della prossima fine, quale che ne sia la durata e purché sia sufficiente al cristallizzarsi di un'esperienza negativa, è rimessa alla valutazione del singolo caso concreto, non potendosi predeterminare, neppure in via di convenzione. È questo, infatti, un dato troppo legato alle peculiarità non preventivabili delle infinite possibili ipotesi per essere utilmente razionalizzato a priori. La liquidazione
Il danno terminale, secondo la ricognizione della stessa Suprema Corte già citata, non pone, a ben vedere, problemi di sostanza, perché è con sufficiente esattezza definibile come nocumento patito da chi assista coscientemente alla sua stessa agonia, con la consapevolezza, cioè, di essere ormai prossimo a una imminente e indifferibile fine biologica; bensì problemi afferenti ai criteri di liquidazione, perché la pratica giudiziaria ha registrato e registra quella che l'Osservatorio ha efficacemente definito una vera e propria anarchia liquidativa. La questione patrimoniale che così si pone non è di scarso momento, perché essa mina uno dei cardini della giustizia, ossia la parità di trattamento a parità di situazione, a tacere degli effetti nocivi sulla certezza del diritto e sulla prevedibilità delle decisioni, con le conseguenze immaginabili in termini di maggiore accesso ai rimedi contenziosi e minore utilizzo di forme conciliative di risoluzione delle liti. Ecco, dunque, che, sulla scorta dell'ormai riconosciuto valore paradigmatico su tutto il territorio nazionale delle Tabelle del Tribunale di Milano (Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2011 n. 14402; Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2014 n. 24473), il Gruppo Quattro dell'Osservatorio di Milano ha elaborato un sistema per la liquidazione del danno terminale che possa, nelle intenzioni, integrare le tabelle. Esso prevede, in primo luogo, l'attribuzione di una somma sino a € 30.000 per i primi tre giorni di agonia; indi, per ogni giorno in più e sino al centesimo, una somma decrescente da € 1.000 del quarto giorno sino a € 98 del centesimo giorno, con aumento sino al 50% per la c.d. personalizzazione, ossia l'adeguamento al caso concreto. Questo schema è, innanzitutto, coerente con l'assunto che il danno terminale è generalmente un nocumento che si concentra e si consuma in un lasso di tempo apprezzabile, ma breve, intercorrente fra l'illecito e la morte: questa la ratio di restringere nei primi tre giorni un valore risarcitorio elevato e di graduare invece a partire da una somma giornaliera sensibilmente inferiore l'ulteriore periodo computabile dal quarto al centesimo giorno. La tabella ha poi il pregio di dare una intelaiatura fissa certa, costituita dal limite di € 30.000 per i primi tre giorni e dal valore predeterminato e a scalare dei giorni dal quarto al centesimo, che assicura un sostrato di uniformità che impedisce qualsiasi deriva liquidatoria, lasciando però al contempo ampi margini per adeguare il risarcimento alle peculiarità del singolo caso. Il potere equitativo del giudice dovrà essere esercitato sia per individuare, entro l'ampio limite di € 30.000, la somma a ristoro dei primi tre giorni, sia per stabilire la misura della personalizzazione, sino a un massimo del 50%, per il periodo successivo.
In conclusione
È ragionevole affermare che i criteri guida dell'equità saranno il grado di coscienza maturato dalla vittima e la sua durata temporale, nei termini che seguono. La consapevolezza della fine deve sussistere per configurare un danno risarcibile, ma può raggiungere in ciascun individuo e a seconda della situazione gradi fra sé diversi, sia da un punto di vista oggettivo, ossia in relazione allo stato di vigilanza della persona valutabile in base a parametri vitali misurabili (maggiore o minore limitazione delle facoltà percettive e degli organi di senso, attività cerebrale, situazione clinica complessiva, ecc.), sia da un punto di vista subiettivo, correlato cioè all'intensità emotiva raggiunta da ogni singolo individuo. Ciascuna consapevolezza, a sua volta, ha una durata, non necessariamente ininterrotta: vi può essere un'agonia molto intensa come vissuto soggettivo ma estremamente concentrata nel tempo, ma anche uno spegnersi che sopravviene con minore eco interiore dopo molti giorni., e, in via intermedia, una casistica quanto mai varia. Si profilano quindi, in ipotesi, una varietà di casi e di situazioni nei quali lo stadio di coscienza dell'agonia potrà essere più o meno marcato e perdurare per tempi più o meno lunghi: questi elementi (intensità e durata), necessariamente riscontrabili in qualsiasi fattispecie, dovranno orientare l'equità del giudice nelle sue scelte, senza ovviamente tralasciare qualsiasi altra circostanza - eventualmente rilevabile da caso a caso – idonea a incidere sulla sofferenza del morente. Sono, è appena il caso di soggiungere, tutti dati rimessi in via prioritaria all'attività assertiva e istruttoria di chi agisce, fatta salva la prova contraria di chi resiste, nulla ostando, peraltro, a che il giudice ricorra alla prova presuntiva, senza però che, auspicalmente, essa si risolva, nella motivazione, in formule stereotipate scollegate dalle evidenze del caso concreto, col rischio di supplire indebitamente a carenze della parte. Resta, in definitiva, l'ottimo risultato di uno strumento unitario, pur se abbastanza flessibile da consentire al pratico del diritto di adeguare il ristoro al caso concreto, in grado di assicurare sufficiente uniformità di giudizi per la quantificazione del danno terminale, che, come tutti i danni ristorabili per forza di cose solo in base a canoni equitativi, è fortemente esposto al rischio di macroscopiche oscillazioni liquidative legate a fattori contingenti, quali l'ambito territoriale o le convinzioni di una singola curia. È per questo davvero augurabile che l'elaborato del Gruppo Quattro possa divenire parte integrante delle Tabelle del Tribunale di Milano. |