Responsabilità esclusiva del pedone investito e art. 2054 c.c.

Redazione Scientifica
26 Gennaio 2017

In caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. non deve essere necessariamente data in modo diretto.

In caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. non deve essere necessariamente data in modo diretto, potendo risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile dal conducente (come nella specie, in quanto il pedone investito attraversava la strada con il semaforo rosso, in condizioni di pioggia e buio totale della zona ed in ora di punta del traffico, con conseguente responsabilità esclusiva della vittima).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.