La Cassazione torna sul concetto di circolazione stradale e ribadisce l’orientamento delle S.u.
25 Febbraio 2016
Il caso. Il procedimento trae origine dalla morte di un uomo, in seguito a lesioni riportate per un sinistro stradale occorsogli presso l'officina di riparazione di infissi meccanici di proprietà del fratello. In particolare, la vittima era stata colpita dalla rampa del rimorchio di un autocarro, parcheggiato sulla pubblica via, nei pressi dell'officina. I familiari della vittima, pertanto, convenivano in giudizio il proprietario dell'autocarro e la s.p.a. assicuratrice del veicolo, per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del loro congiunto. La compagnia assicurativa rilevava come il sinistro non potesse essere considerato fatto derivante dalla circolazione stradale, ai sensi dell'art. 2054 c.c., in quanto la manovra mortale aveva avuto luogo in un momento di sosta del veicolo. Il Tribunale adito accoglieva le pretese attoree, mentre la Corte d'Appello rigettava la domanda di parte attrice, nei confronti della compagnia assicuratrice, rilevando come il sinistro non rientrasse tra gli eventi coperti da assicurazione obbligatoria per la circolazione del veicolo. I soccombenti ricorrevano per cassazione, lamentando violazione degli artt. 3 (definizioni stradali e di traffico) e 157 (arresto, fermata e sosta dei veicoli) del d. lgs. n. 285/1992, e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite Civili, alle quali era stato demandato di fornire delucidazioni sui limiti del concetto di circolazione ai fini dell'applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria.
Il veicolo, in sosta presso una strada di uso, deve mantenere le caratteristiche che lo rendono tale. La Suprema Corte ha ricordato che, a seguito della rimessione della questione alle Sezioni Unite, è stato elaborato il principio di diritto secondo il quale la nozione di circolazione stradale, ex art. 2054 c.c., contempla anche le ipotesi in cui il veicolo sia in posizione di arresto, sia in relazione all'ingombro operato dalla vettura sugli spazi adibiti alla circolazione, sia con riferimento alle operazioni propedeutiche alla partenza o collegate alla fermata, oppure ancora a tutte le attività che il veicolo è destinato a compiere e per le quali può circolare (Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 2015, n. 8620; v. Le S.U. sul concetto di “circolazione”: anche il veicolo fermo per compiere le attività alle quali è destinato è coperto dall'R.C.A.; F. Rosada, Il danno causato dall'utilizzo del braccio meccanico di una macchina operatrice rientra nella garanzia della RCA; A. Barletta, Extrapetizione in caso di concorso tra azioni riferibili alla circolazione ed al trasporto e nozione di circolazione di veicoli in Ri.Da.Re.). Ai fini dell'operatività della garanzia per il risarcimento dei danni, hanno chiarito gli Ermellini, è necessario che il veicolo, in sosta presso una strada di uso pubblico oppure in un'area parificata alla stessa, mantenga le caratteristiche che lo rendono tale, in relazione alle sue funzionalità, indipendentemente dall'uso concreto che della vettura stessa venga fatto. Il Collegio ha, peraltro, ricordato che, nella pronuncia a Sezioni Unite, è stato affermato che per veicolo deve intendersi il mezzo in tutte le sue componenti e con tutte le sue caratteristiche strutturali e funzionali; l'utilizzo della vettura, posto in essere in aree adibite alla circolazione, integra la nozione di circolazione del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 c.c.. Dunque, nel caso di veicolo non sottoposto al controllo del conducente, in quanto in sosta presso la pubblica via, il proprietario della vettura non può sottrarsi ai danni derivanti dalla circolazione, comprendente tanto il movimento quanto il fermo del mezzo, e connessi a vizi di costruzione o difetto di manutenzione. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, condannando la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni.
(tratto da: www.dirittoegiustizia.it) |