È legge il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza degli Stati UE

Redazione Scientifica
26 Gennaio 2017

Con il d.lgs. n. 3/2017 il Governo ha dato attuazione alla direttiva 2014/104/UE, relativa a determinare norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

Il Governo ha dato attuazione alla direttiva 2014/104/UE con il d.lgs. n. 3/2017, relativa a determinare norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

Finalizzata ad assicurare un livello di tutela analogo in tutti i Paesi dell'UE in materia di illecito anticoncorrenziale, la direttiva affida al giudice nazionale il compito di applicare le regole omogenee per la determinazione del risarcimento del danno subito sia per la violazione delle regole europee, sia per la violazione del diritto nazionale della concorrenza.

Il decreto fornisce ai soggetti danneggiati, agli acquirenti indiretti e ai consumatori uno strumento per colmare l'asimmetria di informazioni sofferte dal danneggiato nei confronti del convenuto; attraverso un particolare meccanismo di esibizione delle prove il Giudice può richiedere alle parti, ai terzi e alle autorità garanti l'esibizione di elementi utili alla definizione del giudizio instaurato per il risarcimento del danno da illecito antitrust.

Vengono regolati anche i rapporti tra la decisione dell'Autorità garante per la concorrenza e la decisione del giudice nazionale per l'azione di risarcimento del danno, con la precisazione che in relazione a quest'ultima la decisione dell'Autorità italiana per la concorrenza non può essere impugnata; invece la decisione sulla violazione emessa in via definitiva da altro Stato membro, ha valore attenuato, perché costituisce prova valutabile insieme agli altri elementi di prova.

Infine, si indica il termine di prescrizione dell'azione che è di 5 anni dalla cessazione della violazione dal momento in cui l'attore ne venga a conoscenza (il termine viene sospeso se l'Autorità garante della concorrenza avvia un'indagine/istruttoria in relazione alla violazione della concorrenza); vengono individuati i criteri di valutazione e quantificazione del danno e indicata la competenza del Tribunale per le imprese per le controversie di merito.

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