Amniocentesi consigliata dall’ospedale ma non dal ginecologo di fiducia. E se il bimbo nasce con la sindrome di down?

Redazione Scientifica
27 Gennaio 2017

Ove la gestante lamenti di avere subito un danno alla salute psico-fisica, per avere avuto la sorpresa della condizione patologica del figlio solo al termine della gravidanza, la perdita di quella chance dev'essere considerata una parte di quel danno ascrivibile all'inadempimento del medico.

IL CASO Una donna cita in giudizio il proprio ginecologo al fine di ottenere il risarcimento del danno per la nascita di un figlio affetto dalla sindrome di down. Nonostante durante la gestazione i medici dell'ospedale le avessero consigliato di sottoporsi ad un amniocentesi, la donna si era opposta, confidando nel corretto operato del suo specialista che l'aveva invece, nei mesi precedenti, rassicurata circa le buone condizioni di salute del feto.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Catania avevano rigettato la domanda della donna. Quest'ultima, quindi, unitamente al marito ed ai figli, ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell'obbligo informativo da parte del suo ginecologo che, se correttamente eseguito, le avrebbe consentito di interrompere la gravidanza.

Chiede dunque il risarcimento del danno subito a causa dell'effetto sorpresa delle condizioni del figlio: un danno psico-fisico, sfociato in una nevrosi ansiosa depressiva.

EFFICACIA ESCLUSIVA DETERMINANTE DEL COMPORTAMENTO DELLA DONNA? I giudici di merito avevano ritenuto la circostanza che la donna avesse rifiutato di sottoporsi all'amniocentesi sufficiente ad escludere la responsabilità del ginecologo; tale comportamento, sostenevano, aveva interrotto il nesso causale tra l'operato del medico e il danno subito. Di contro era stata attribuita efficacia esclusiva, determinante nella nascita del bimbo affetto da sindrome di down, alla scelta della donna di non sottoporsi ai controlli prescritti dall'ospedale.

SCELTA INFLUENZATA DALLE RASSICURAZIONI DEL MEDICO DI FIDUCIA La Corte non condivide tale prospettiva e dichiara che le rassicurazioni del ginecologo avevano sicuramente influenzato la scelta della donna di non sottoporsi agli ulteriori controlli: attribuire alla scelta della donna efficacia causale esclusiva avrebbe significato anche accertarsi che la sua scelta non dipendesse dalla diagnosi del suo medico di fiducia. Anzi, secondo la Corte la «cattiva esecuzione della prestazione» da parte del ginecologo aveva «precluso alla donna la possibilità di conoscere lo stato del feto fin dal momento in cui si rivolse al medesimo».

EFFICACIA CAUSALE DELL'INDEMPIMENTO La Cassazione nega poi l'efficacia esclusiva sopravvenuta della scelta effettuata dalla donna poiché la perdita di chance di conoscere lo stato di gravidanza si era ormai definitivamente verificata quando ebbe luogo il rifiuto. E non accetta nemmeno l'interpretazione del rifiuto come «una sorta di rinuncia tacita a dolersi della perdita della detta chance», configurando detto rifiuto solo come la perdita della possibilità di conoscere lo stato del feto prima dell'esito della gravidanza.

Si configura, conclude la Corte, un'efficacia causale dell'inadempimento del professionista per quella parte di danno determinata dalla perdita di chance di sapere con certezza le condizioni di salute del feto.

Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando gli atti alla Corte di merito che, nel provvedere ad una nuova decisione, dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:

a) "qualora risulti che un medico ginecologo, cui fiduciariamente una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, non abbia adempiuto correttamente la prestazione, per non avere prescritto l'amniocentesi ed all'esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell'accertamento avrebbe potuto svelare, la mera circostanza che due mesi dopo quella prestazione la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all'amniocentesi presso una struttura ospedaliera in occasione di ulteriori controlli, non può dal giudice di merito essere considerata automaticamente come causa efficiente esclusiva, sopravenuta all'inadempimento, riguardo al danno alla propria salute psico-fisica che la gestante lamenti per avere avuto la "sorpresa" della condizione patologica del figlio all'esito della gravidanza, occorrendo all'uopo invece accertare in concreto che sul rifiuto non abbia influito il convincimento ingenerato nella gestante dalla prestazione erroneamente eseguita";
b) "qualora risulti che un medico specialista in ginecologia, cui una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, non abbia adempiuto correttamente la prestazione per non avere prescritto l'amniocentesi ed all'esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell'accertamento avrebbe potuto svelare, la mera circostanza che, due mesi dopo quella prestazione, la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all'amniocentesi, non elide l'efficacia causale dell'inadempimento quanto alla perdita della chance di conoscere lo stato della gravidanza fin dal momento in cui si è verificato e, conseguentemente, ove la gestante lamenti di avere subito un danno alla salute psico-fisica, per avere avuto la sorpresa della condizione patologica del figlio solo al termine della gravidanza, la perdita di quella chance dev'essere considerata una parte di quel danno ascrivibile all'inadempimento del medico".

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