Le regole per l’intervento del Fondo di Garanzia delle vittime della strada
26 Febbraio 2016
L'art. 141 Cod. Ass. ha carattere eccezionale e si limita a rafforzare la posizione del trasportato, il quale è considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto illecito: l'art. 283 lett. b),Cod. Ass. non prevede l'intervento risarcitorio del Fondo di Garanza delle vittima della strada (FGVS) in tutti i casi in cui l'onere risarcitorio dovrebbe essere posto a carico dell'assicuratore di un veicolo scoperto di assicurazione a prescindere dall'accertamento di qualsivoglia responsabilità; al contrario, l'intervento del FGVS segue le ordinarie regole relative all'accertamento della responsabilità dei veicoli che, anzi, deve essere verificata con particolare rigore tenuto conto che il risarcimento avviene con fondi pubblici. |