È annullabile la polizza sulla vita stipulata da un donna malata di Alzheimer
26 Febbraio 2016
Il caso. Il ricorrente adisce la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che rigettava la domanda di annullamento di quattro polizze assicurative stipulate dalla madre. Infatti, il ricorrente riteneva che la stipula delle polizze fosse nulla, in quanto avvenuta nel periodo in cui la donna, malata di Alzheimer, era già priva della capacità d'intendere e di volere. Motivo del ricorso è la possibilità di qualificare come donazione indiretta, quindi annullabile su istanza del donante e dei suoi eredi ex art. 775 c.c., alcune polizze a contenuto finanziario – assicurativo, in cui la stipulante aveva indicato come beneficiari dei terzi, che avrebbero acquisito il profitto di tali contratti solo nel caso in cui la donna fosse deceduta prima della scadenza degli stessi.
Intenzione di realizzare una liberalità. La Cassazione ritiene che il ricorso sia fondato. Da quanto emerge, la volontà della defunta era far conseguire, al momento della scomparsa, l'indennizzo delle polizze ai beneficiari designati nel contratto, senza che tale profitto transitasse attraverso l'asse ereditario e senza che fosse interessato da vicende successorie. I Giudici ritengono pacifico l'orientamento di legittimità, secondo cui la donazione indiretta può realizzarsi in diversi modi, poiché è sufficiente che sia caratterizzata dal fine di realizzare una liberalità. Nel caso in esame, i terzi hanno acquisito per effetto della designazione (ex art. 1920, comma 3, c.c.) un diritto proprio ad ottenere i vantaggi dell'assicurazione e a seguito del decesso, tale diritto è divenuto definitivo, comportando così l'attribuzione ai due beneficiari delle somme risultanti dalle polizze.
Donazione verso i beneficiari della polizza. Il fatto che i profitti fossero conseguibili solo a condizione della revoca della designazione e del decesso della stipulante prima della scadenza del contratto, non è sufficiente a non far rientrare questo negozio giuridico all'interno della donazione indiretta. Infatti, continuano i Giudici, non è emerso che la designazione sia stata determinata da ragioni diverse dallo spirito di liberalità, deve quindi ritenersi che l'operazione sia stata concepita come donazione indiretta a favore dei due beneficiari. Seguendo il principio enunciato dalla stessa Corte di legittimità, Cass., n. 7683/2015, «nell'assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da un vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che ad essa è applicabile l'art. 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest'ultimo possa averne risentito». Per questi motivi gli Ermellini hanno disposto il rinvio alla Corte territoriale, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi richiamati nella decisione di legittimità.
(Tratto da www.dirittoegiustizia.it)
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