Randagismo: solo il Comune è responsabile per i danni alla popolazione, esclusa la responsabilità dell’ASL

Redazione Scientifica
26 Maggio 2017

La responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo. Esclusa quindi, per la Regione Sicilia, la responsabilità dell'ASP.

IL CASO Una bambina viene aggredita e ferita da due cani randagi lungo una strada del suo paese. I suoi genitori ricorrono al Tribunale di Gela chiedendo al Comune e all'ASP di Caltanissetta il risarcimento dei danni. Il giudice di merito accoglie la domanda e la Corte d'Appello di Caltanissetta conferma la sentenza di primo grado: Comune e ASP sono intimati a pagare 6000€ ciascuno come risarcimento. L'ASP ricorre ora in Cassazione, sulla base di due motivi.

ONERI DI MERA NATURA SANITARIA La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, che denunciava la violazione dell'art. 14 della l. Reg. Sicilia 3 luglio 2000 n. 15, che attribuisce ai Comuni il servizio di cattura dei cani randagi ed il loro conseguente affidamento a canili pubblici o privati convenzionati. Dal momento che, sostiene l'ASP, i suoi doveri sono solo di natura sanitaria, non è possibile il configurarsi di una sua diretta responsabilità per i danni causati alla popolazione da tali animali. La Corte d'Appello, secondo la Corte di Legittimità, aveva errato nell'affermare la responsabilità dell'ASP in base all'art. 18 della l. Reg. n. 15/2000, che attribuisce alla competenza della ASL gli interventi relativi al controllo delle nascite della popolazione felina e canina, e da cui aveva fatto discendere una generale competenza, unitamente al Comune, di prevenzione del randagismo e la conseguente responsabilità solidale dei due enti per i danni causati dai cani randagi.

ONERI STABILITI EX LEGE Secondo la Corte, la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, ossia la cattura dei cani vaganti. La legge quadro demanda alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, e la Corte afferma che la Regione Sicilia affida esclusivamente ai Comuni il compito di catturare e custodire i cani randagi, demandando all'ASL solo generali compiti di controllo della popolazione canina, ritenendo esclusa la responsabilità dell'Azienda sanitaria. Inoltre, nel caso concreto, un veterinario dell'ASL, due giorni prima dell'aggressione, aveva constatato la presenza di cani randagi, potenzialmente pericolosi per la popolazione, sul territorio e redatto verbale in cui ne chiedeva la cattura al Comune.

Ciò posto, la Corte accoglie il ricorso e decide nel merito la controversia ex art. 384, comma 2, c.p.c.

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