Nesso causale escluso tra vaccino e autismo, nessun risarcimento
26 Luglio 2017
IL CASO Un padre, nella convinzione che il figlio abbia contratto, a causa dalla terapia vaccinale (antipolio Sabin) a lui somministrata, un encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccinica con sindrome autistica, si rivolge al Tribunale di Salerno per ottenere l'indennizzo ex lege n. 210/1992 da parte del Ministero della Salute. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello, successivamente adita, rigettano la domanda di risarcimento, ritenendo le conclusioni espresse dal CTU, coerenti in primo e secondo grado, tali da escludere il nesso di causalità tra vaccinazione subita e malattia. Il genitore ricorre ora in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. e omesso esame circa un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale abbia accolto in modo acritico le risultanze della CTU.
ARGOMENTAZIONI CONTRARIE IMPLICITAMENTE DISATTESE La Suprema Corte precisa anzitutto che il giudice di merito, qualora condivida i risultati della CTU, non è tenuto a spiegare le ragioni del suo convincimento, poiché implicita è la valutazione delle deduzioni contrarie delle parti, e «l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. civ., 22 febbraio 2006 n. 3881)». Ed ancora che l'obbligo di motivazione è assolto mediante l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (Cass. civ., 9 marzo 2001 n. 3519)
ESCLUSO IL NESSO DI CAUSALITÀ Secondo la CTU non è possibile ipotizzare alcuna correlazione tra la patologia, il disturbo generalizzato dello sviluppo, con alcuna causa nota «in termini statisticamente accettabili e probanti», ammettendo un possibile concorrente ruolo di fattori genetici ma sottolineando che non sussistono studi epidemiologici tali da provare la correlazione tra frequenza dell'autismo e vaccinazione antipolio Sabin. La Cassazione ribadisce che il vizio denunciabile in sede di legittimità riguarda solo una palese devianza dalle nozioni medico-scientifiche e che, «al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (ex plurimis, Cass. civ. n. 1652/2012)». La Corte territoriale, continua la Cassazione, si è dunque correttamente attenuta ai principi dettati dalla Suprema Corte, secondo cui «la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra i primi ed i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un'ipotesi possibile (Cass. civ., 17 gennaio 2005 n. 753)». La Corte ritiene dunque il ricorso inammissibile ex art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |