Responsabilità genitoriale e disturbo bipolare
27 Agosto 2015
Il disturbo bipolare costituisce elemento per ridurre od escludere la capacità genitoriale o determinare, in caso di affido condiviso, la necessità che il genitore malato veda il figlio solo con la presenza della madre?
1) Profili medico – legali Il disturbo bipolare è una patologia che può essere, valutata e accertata la gravità , invalidante e pervasiva e che può influire sulla libertà di scelta e di conseguenza anche sulla capacità giuridica della persona che ne è affetta. In altre parole vi può essere una relazione causale significativa tra patologia e agiti. Arrivando agli aspetti connessi alla genitorialità non vi è dubbio che la presenza di tale stato patologico possa essere, in conseguenza dei comportamenti posti in essere dal paziente, un rischio di danno/disagio nei confronti di eventuali figli. È da specificare, però, che la mera diagnosi non è di per sè sufficiente per determinare la riduzione della capacità genitoriale o una eventuale inabilità. Occorre una valutazione tecnica che vada a esaminare molte variabili tra cui la gravità del disturbo, l'effettivo comportamento del genitore in famiglia ed il disagio arrecato al figlio/ai figli, la consapevolezza di malattia, l'impatto psico-sociale e lavorativo che ha, la responsività ad un eventuale trattamento farmacologico, l'esistenza di una rete sociale di sostegno. Il piano psichico e quello fattuale sono certamente collegati, ma bisogna stabilire in che misura uno influenzi l'altro. Quindi, per stabilire nello specifico se il genitore malato possa vedere il figlio solo in presenza della madre, sarà necessariamente da valutare in modo puntuale il comportamento del genitore col figlio e la sua capacità relazionale, anche in considerazione della fase di malattia in cui si trova il genitore.
2) Profili processuali L'adozione del provvedimento di affidamento condiviso presuppone la capacità genitoriale di entrambi i genitori e loro idoneità ad esercitare la libertà di scelta, in considerazione del prevalente interesse del minore, anche assumendosi reciproche responsabilità. Ciò emerge, in particolare, là dove è previsto che il giudice «prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori» (art. 337-ter, comma 2, c.c.). Tale presupposto deve permanere anche dopo l'adozione del provvedimento e per tutto il periodo di esercizio dell'affido. In relazione a tale profilo occorre ricordare che «le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli» (art. 337- ter, comma 3, c.c.). Nei casi più gravi – accertati in sede medico-legale e tali da comportare la rilevante limitazione o l'esclusione della capacità genitoriale – la sussistenza di un disturbo bipolare potrebbe in effetti configurare il presupposto per chiedere l'affidamento esclusivo all'altro genitore ai sensi dell'art. 337-quater c.c. o per la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli a norma dell'art. 337-quinques c.c. Il giudice dovrà valutare entro che limiti la patologia possa contrastare con l'interesse del minore e, prioritariamente, se sia comunque possibile mantenere, pur con gli opportuni accorgimenti, l'affidamento condiviso. Il giudice, infatti, potrebbe stabilire le modalità per rendere compatibile la condivisione della responsabilità genitoriale con il disturbo di uno dei genitori, autorizzando, ad es., l'altro genitore a partecipare al trattamento terapeutico. Ove si ritenga necessario, ossia quando sussista un conclamato pericolo per il minore, si potrà stabilire che il genitore affetto da disturbo bipolare veda il figlio solamente in presenza della madre. |