Litisconsorzio del danneggiante nel risarcimento diretto: sì della Cassazione
26 Settembre 2017
IL CASO Un uomo, che aveva noleggiato un auto per un prezzo di 828€, rimane vittima di un sinistro riconducibile a colpa esclusiva del conducente dell'altra auto coinvolta. Cede dunque alla società cessionaria, a titolo di pagamento, il relativo credito fino alla concorrenza della somma indicata. Dal momento che la Società di assicurazione non aveva pagato il dovuto alla cessionaria del credito, questa conviene in giudizio, dinnanzi al GdP di Ostia, sia la compagnia di assicurazione del cedente che il cedente stesso per ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 828, pari al credito ad essa ceduto, oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso dei costi sostenuti. La Società di assicurazioni rileva di aver già risarcito l'uomo e chiede il rigetto della domanda, mentre il danneggiato chiede che venga accertato il suo diritto al risarcimento del danno. Il Giudice di Pace rigetta la domanda e il Tribunale dichiara la nullità del giudizio , disponendo il rinvio al Giudice di Pace per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, dal momento che l'altro conducente, responsabile del danno, non era stato chiamato in causa. La cessionaria propone ora ricorso in Cassazione, affidandolo ad un unico motivo.
SOGGETTI LEGITTIMATI La compagnia cessionaria del credito lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 145, comma 2 e 149 cod. ass., sostenendo che la procedura di indennizzo diretto non prevede come soggetto legittimato il responsabile civile del danno, ma solo la compagnia di assicurazione.
RAFFORZAMENTO DELLA POSIZIONE PROCESSUALE DELL'ASSICURAZIONE La Suprema Corte ritiene infondato il motivo di ricorso. Partendo da un'analisi dell'art. 18 l. n. 990/1969 afferma infatti che è necessario richiamare in giudizio anche il responsabile del danno perché «in un sistema che prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno è logico consentire il litisconsorzio necessario del medesimo». Continua poi evidenziando che tale deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio necessario mira a rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, che potrà dunque opporre l'accertamento di responsabilità del proprietario del veicolo «quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell'eventuale azione di rivalsa ex art. 18 l. 990/1969» (ex multis, Cass. civ., 29 novembre 2005 n. 26041, Cass. civ., 10 giugno 2010 n. 12089).
PORTATA GENERALE DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO Dunque nella procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. sussiste il litisconsorzio del danneggiante, o invero l'unico soggetto legittimato passivo è l'assicuratore dello stesso danneggiato? La Corte afferma che, pur non rinvenendo pronunciamenti espliciti sull'argomento , la questione era stata sfiorata nelle sentenze Cass. civ. n. 25421/2014 e Cass. civ., n. 23076/2016. Nella giurisprudenza richiamata la Suprema Corte aveva affermato la portata generale del litisconsorzio necessario anche in relazione a giudizi promossi ex art. 149 cod.ass. In particolare la pronuncia del 2014 aveva precisato che «il litisconsorzio necessario ha la funzione di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l'indennizzo».
ACCOLLO EX LEGE DEL DEBITO A CARICO DELL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO La Corte ribadisce poi che l'azione diretta ex art. 149 cod. ass. non origina dal contratto assicurativo ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro, considerando il contratto assicurativo come mero presupposto legittimante. Verso la propria assicurazione, la posizione contrattuale del danneggiato ha solo quindi funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile. La Suprema Corte afferma poi che l'azione diretta ex art. 149 cod. ass. non è diversa dalla procedura di risarcimento ordinaria prevista dall'art. 144 cod. ass. Pur ammettendo che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura, lo ritiene fondamentale per evitare che il danneggiante responsabile possa eccepire l'inopponibilità dell'accertamento giudiziale.
PRINCIPIO DI DIRITTO La Cassazione rigetta il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto: «In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per l a circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile». |